La Direzione Generale di Agea, con la circolare n° DGU.2011.101 del 16 settembre 2011, ha emanato un nuovo provvedimento sulla Condizionalità. Il provvedimento (disponibile on-line nella sezione "normativa" del sito http://www.agea.gov.it), recepisce la normativa comunitaria e nazionale di recente pubblicazione sul tema condizionalità; in particolare stabilisce i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 30125 del 22 dicembre 2009 (modificato dal D.M. 10346 del 13 maggio 2011), nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.
Come è noto, con il termine "Condizionalità" si intende quell'insieme di "condizioni", sul piano della gestione e delle pratiche agronomiche, a cui la riforma PAC ha subordinato l'erogazione di determinati aiuti in termini di rispetto di standard minimi obbligatori sul fronte dei settori dell'ambiente, della salute degli animali e delle piante, dell'igiene e del benessere degli animali ed infine delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Bcaa).
In sostanza la condizionalità può essere definita come un insieme di regole per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e del benessere degli animali allevati che pone al centro la salvaguardia delle risorse primarie come il suolo, l'acqua, il paesaggio.Le regole di condizionalità si applicano a tutti gli aiuti diretti concessi in base al regolamento (CE) n. 73/2009, ad alcune misure dello sviluppo rurale (le indennità compensative sulle zone svantaggiate, l'agroambiente e il benessere degli animali, la forestazione, natura 2000 e gli interventi silvoambientali) ed a taluni interventi previsti dall'OCM Vino (la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, i programmi di sostegno per la vendemmia verde e il premio di estirpazione). Per quanto riguarda poi lo Sviluppo Rurale, ed in particolare le misure agroambientali, sono previsti anche i "requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari". Una Azienda Agricola che vuole accedere a tali aiuti deve rispettare gli impegni così come individuati nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, a norma del D.M. 30125/09 e successive modifiche.La circolare Agea, che deve essere obbligatoriamente recepita dagli Organismi pagatori, definisce i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del D.M. nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni, consentendo così:
Il fulcro della circolare verte sulle regole per l'applicazione delle riduzioni in caso di mancato rispetto degli impegni. Preliminarmente, vengono delineati i criteri che regolano la riduzione degli aiuti che deve essere applicata e graduata in funzione della portata, della gravità e della durata dell'infrazione rilevata.In secondo luogo, la circolare definisce i cosiddetti "campi di condizionalità". L'insieme degli impegni da rispettare, in relazione ai quali l'agricoltore sottoscrive una specifica dichiarazione di intenti in fase di domanda, sono classificati in quattro "campi di condizionalità": Ambiente, Sanità pubblica - salute degli animali e delle piante, Igiene e benessere degli animali ed infine Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali.
Per ciascuno di tali campi, i controlli sono effettuati sulla base di specifiche direttive e regolamenti comunitari e delle relative norme di recepimento nazionali (raggruppati in atti e norme di condizionalità). Per ciascun atto o norma, inoltre, sono definiti una serie di parametri funzionali alla determinazione della portata, della gravità e della durata dell'infrazione eventualmente rilevata.Ad esempio, nel campo di condizionalità relativo all'ambiente e in base a taluni articoli della direttiva 2009/147/CE e delle relative norme nazionali, è previsto che, per determinate superfici soggette a vincoli, sia vietata la bruciatura delle stoppie su seminativi, piuttosto che l'obbligo di sfalcio con cadenza annuale. Qualora tali adempimenti siano stati violati, il controllore dovrà determinare, mediante delle classi di violazione fissate dalla circolare: la portata dell'infrazione (in funzione dell'estensione della superficie oggetto di impegno), la gravità dell'infrazione (calcolato in base al numero degli impegni per i quali siano rilevate infrazioni), e la durata dell'infrazione (valutando la permanenza degli effetti dell'infrazione). Per ciascun atto sono inoltre fissati gli eventuali casi particolari, le inadempienze di portata minore, le azioni correttive, gli impegni di ripristino e le intenzionalità, ovvero specifici casi in presenza dei quali un infrazione è definita comunque intenzionale.
Analoga metodologia è utilizzata per le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali.
Dall'esito della verifica quindi, ed in base ai criteri sopra esposti, sono definiti dei parametri che, in funzione del meccanismo di calcolo descritto nella circolare, determinano, o meno, le riduzioni e le sanzioni. Tale meccanismo varia in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza, con o senza reiterazione, oppure intenzionalmente.
Fin qui l'impianto della circolare Agea. Ma quali sono le principali novità di recente introduzione? Sono fondamentalmente quattro:
Queste nuove norme, unitamente a quelle precedentemente introdotte, rappresentano un ulteriore passo della Commissione Europea verso l'unificazione dei criteri di controllo tra il primo ed il secondo pilastro della Pac.
Maurilio Silvestri
PianetaPSR numero 4 - novembre 2011