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Ambiente

Adottato il regolamento sul ripristino della natura, criticità e sinergie con la PAC

È entrato in vigore nell'agosto scorso il regolamento n. 2024/1991 sul ripristino della natura per garantire la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nell'Unione Europea.

Il 17 giugno 2024 il Consiglio UE ha adottato, dopo un lungo e complesso percorso legislativo che ha visto l'opposizione di diversi Stati membri, tra cui l'Italia, il regolamento europeo sul ripristino della natura. Il regolamento n. 2024/1991 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 29 luglio scorso ed è entrato in vigore il 18 agosto.
Si tratta di una delle misure chiave della Strategia Europea sulla biodiversità per il 2030, nell'ambito del Green Deal Europeo, che indica la necessità di ripristinare gli ecosistemi degradati per raggiungere l'obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità a livello comunitario.
Il regolamento n.2024/1991 nasce con l'obiettivo di contribuire ad invertire il degrado degli ecosistemi terrestri e marini dell'UE, di ripristinare e migliorare lo stato di conservazione degli habitat naturali e di salvaguardare la biodiversità e mantenere i servizi ecosistemici.
Inoltre, si propone di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di neutralità in termini di degrado del suolo, di una maggiore sicurezza alimentare e all'adempimento degli impegni internazionali dell'UE nell'ambito del Quadro globale per la biodiversità.
Integra la Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e la Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE, la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e la Direttiva Quadro per l'ambiente marino 2008/56/CE, stabilendo obiettivi e obblighi di ripristino per un'ampia gamma di ecosistemi e habitat naturali.

Gli obiettivi e gli obblighi di ripristino

Il regolamento sul ripristino della natura definisce un quadro entro il quale gli Stati membri dovranno mettere in atto misure di ripristino efficaci che, nell'insieme degli ecosistemi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, dovranno coprire, entro il 2030, almeno il 20% delle zone terrestri e marine e, entro il 2050, tutti gli ecosistemi che necessitano di essere ripristinati.  
Per conseguire tali obiettivi, gli Stati Membri, entro il 2030, dovranno ripristinare il buono stato di conservazione di almeno il 30% degli habitat terrestri, costieri, di acqua dolce e marini indicati dal regolamento. Questa percentuale aumenterà poi al 60% entro il 2040 e al 90% entro il 2050. Sono previste delle deroghe rispetto a questi obiettivi e obblighi di ripristino che dovranno essere debitamente giustificate dagli Stati membri che le richiederanno.
Si stabilisce anche che, fino al 2030, nell'attuazione delle misure di ripristino, gli Stati membri dovranno considerare prioritarie le aree Natura 2000.
Le misure di ripristino della natura e di tutela degli habitat da attuare dovranno assicurare la protezione e il mantenimento degli ecosistemi, garantendone il non deterioramento prima e dopo gli interventi di ripristino. Inoltre, tali misure dovranno tenere conto anche della necessità di migliorare la connettività tra i diversi habitat e delle esigenze ecologiche delle specie.
Il quadro complessivo degli obiettivi e degli obblighi di ripristino stabiliti dal regolamento n. 2024/1991 è mostrato nella tabella seguente.

Il ripristino degli ecosistemi agricoli e forestali e delle popolazioni di impollinatori

Il regolamento n. 2024/1991 stabilisce che vengano messe in atto misure di ripristino per migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli e forestali e per la tutela degli impollinatori.
Per quanto riguarda gli ecosistemi agricoli, dovranno essere messe in atto misure di ripristino tendenti a garantire un andamento positivo di diversi indicatori relativi a tali ecosistemi, quali l'indice delle farfalle comuni, la percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio ad elevata diversità e lo stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati. Inoltre, dovranno anche essere adottate misure per migliorare, a livello nazionale, l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo, dato che gli uccelli sono un indicatore importante dello stato di conservazione della biodiversità nelle aree agricole, e, dovranno intensificare le misure, come la BCAA 2, per ripristinare i suoli organici ad uso agricolo costituiti da torbiere drenate (Tabella 1).
Il regolamento prevede, inoltre, di attuare misure volte a rafforzare la biodiversità degli ecosistemi forestali, tenendo conto dei rischi degli incendi boschivi, e a registrare la tendenza all'aumento a livello nazionale di alcuni indicatori quali, ad esempio, l'indice dell'avifauna comune in habitat forestale, il legno morto in piedi e a terra, la percentuale di foreste disetanee, ecc. (Tabella 1).
È prevista, inoltre, la messa a dimora, in aree urbane e nelle aree rurali, di almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030 a livello UE.
Negli ultimi anni l'abbondanza e la diversità degli insetti impollinatori selvatici nell'UE si è drasticamente ridotta. Per contrastare questa condizione, il regolamento introduce degli obblighi specifici che impongono di stabilire e attuare misure di ripristino per invertire il declino delle popolazioni di impollinatori entro il 2030. Inoltre, la Commissione Europea dovrà adottare degli specifici atti delegati per definire un metodo scientifico comune volto a monitorare le popolazioni e la diversità degli impollinatori e i progressi compiuti dovranno essere monitorati ogni sei anni dopo il 2030.

L'attuazione a livello nazionale attraversi i Piani Nazionali di Ripristino della natura

I piani nazionali di ripristino della natura (PNR) sono lo strumento operativo attraverso cui verrà attuato il regolamento n. 2024/1991, traducendo gli ambiziosi obiettivi europei in azioni concrete a livello nazionale.
I piani dovranno individuare le specifiche aree da ripristinare e definire le misure di ripristino da attuare fino al 2032 e dovranno definire un quadro strategico delle azioni previste fino al 2050. I PNR dovranno essere presentati alla C.E. entro il 1° settembre 2026.
All'interno del piano dovranno essere quantificate e mappate le aree che necessitano di essere ripristinate e pianificate quelle più idonee al ripristino delle diverse tipologie di habitat e dovrà essere promossa la connettività necessaria tra i diversi tipi di habitat.
I PNR dovranno tenere conto delle Strategie e dei piani di azione in materia di biodiversità, dei Quadri di Azione prioritari per Natura 2000 (PAF), delle misure di conservazione vigenti per i siti Natura 2000 e delle misure volte a conseguire un buono stato quantitativo, ecologico e chimico dei corpi idrici incluse nei programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. Inoltre, i piani nazionali di ripristino della natura dovranno tenere conto anche delle misure previste dai Piani Strategici Nazionali della PAC 2023/2027 e delle misure di conservazione e di gestione adottate nell'ambito della Politica Comune della Pesca 2021/2027.

I piani dovranno tenere in considerazione in maniera adeguata le specificità territoriali delle aree oggetto di intervento e garantire la partecipazione degli stakeholders. È molto importante, infatti, che, nella fase di preparazione dei piani siano tenuti in considerazione gli aspetti sociali ed economici e le caratteristiche regionali e territoriali delle aree oggetto di intervento e che sia garantito il coinvolgimento delle comunità locali, degli agricoltori e dei silvicoltori e di altri stakeholders.
È anche auspicabile che i piani nazionali di ripristino della natura possano promuovere la collaborazione tra diversi livelli di governance del territorio, quali le Amministrazioni centrali, le Regioni, gli Enti gestori delle aree protette, le Autorità di Distretto e gli Enti locali, nonché la cooperazione con la società civile e con il settore privato.
I piani dovranno anche prevedere un sistema di monitoraggio delle aree soggette a ripristino per valutare l'efficacia delle misure messe in atto e per garantire il conseguimento degli obiettivi del regolamento.
Infine, i PNR dovranno includere una stima delle esigenze di finanziamento per l'attuazione delle misure di ripristino, in relazione al sostegno economico che dovrà essere riconosciuto ai soggetti interessati da queste misure, e indicare gli strumenti di finanziamento pubblici e privati da utilizzare, compreso il finanziamento o il cofinanziamento con gli strumenti dell'UE.

Gli strumenti di finanziamento e le sinergie con la PAC

Il problema della disponibilità di risorse finanziarie per l'attuazione del regolamento n. 2024/1991 rappresenta uno degli aspetti che sono stati maggiormente dibattuti nel corso dei negoziati che hanno portato all'adozione della normativa.
La valutazione di impatto della Commissione Europea stima gli investimenti necessari in circa 6-8 miliardi di euro all'anno fino al 2030, escludendo i costi per gli ecosistemi marini, urbani e per gli impollinatori.
Il regolamento n. 2024/1991 affida alla Commissione Europea il compito di presentare, un anno dopo l'entrata in vigore, una relazione contenente una panoramica delle risorse finanziarie disponibili a livello dell'UE e una valutazione delle esigenze di finanziamento per la sua attuazione, con un'analisi che individui eventuali carenze di finanziamento e, se necessario, anche proposte per l'istituzione di finanziamenti dedicati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post 2027.
Il regolamento stabilisce che la sua attuazione non comporta l'obbligo per gli Stati membri di riprogrammare i finanziamenti della PAC, o di altri programmi e strumenti di finanziamento per l'agricoltura nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021/2027.
D'altra parte, il regolamento incoraggia gli Stati membri a promuovere i finanziamenti e i regimi di sostegno pubblici e privati esistenti per sostenere i portatori di interesse che devono attuare le misure di ripristino, compresi i gestori e i proprietari terrieri, gli agricoltori, i silvicoltori e i pescatori.
I finanziamenti disponibili nell'ambito del Quadro Finanziario pluriennale 2021/2027, tra i quali il FESR, i fondi della PAC (FEAGA e FEASR), il FEAMPA, il Programma LIFE, il Programma Horizon Europe e il Programma Next Generation EU, possono contribuire in maniera significativa all'attuazione del regolamento sul ripristino della natura.
In particolare, tali fondi possono sostenere le attività di pianificazione, di attuazione delle misure e dei progetti di ripristino e di monitoraggio connesse alla predisposizione e all'implementazione dei PNR.
Il regolamento evidenzia anche l'importanza di promuovere sinergie con il settore agricolo e forestale, individuando le pratiche agricole e forestali esistenti, in particolare quelle incentivate dalla PAC, che contribuiscono ai suoi obiettivi.  
La PAC ha, infatti, tra le sue priorità di intervento la tutela dell'ambiente e della biodiversità e la gestione sostenibile degli ecosistemi agricoli e forestali.
La PAC sostiene l'attuazione di interventi e misure quali i regimi ecologici, gli interventi agro-climatici ambientali e gli investimenti a finalità ambientale, che consentono di finanziare pratiche agricole e forestali che favoriscono la salvaguardia della biodiversità, la conservazione del suolo e la gestione delle risorse idriche.
Inoltre, lo strumento della condizionalità
stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale è tenuto a rispettare determinati criteri di gestione obbligatori di natura ambientale e a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (come, ad esempio, la già citata BCAA 2 ma non solo).
Gli incentivi messi a disposizione dalla PAC possono essere utilizzati per finanziare misure e progetti di ripristino degli ecosistemi agricoli e forestali, come la riconversione di terreni agricoli, o la creazione di infrastrutture verdi e elementi caratteristici del paesaggio o per sostenere gli agricoltori nell'adozione di pratiche agro-ecologiche.
La PAC finanzia anche programmi di formazione per gli agricoltori sulle migliori pratiche di gestione sostenibile del territorio, oltre a sostenere lo sviluppo di tecniche innovative per la salvaguardia degli ecosistemi agricoli e per il ripristino della natura.
Oltre all'utilizzo delle risorse pubbliche, il regolamento n. 2024/1991 promuove l'uso di risorse finanziarie provenienti dal settore privato e di strumenti di finanziamento innovativi, come i sistemi di pagamento basati sui servizi ecosistemici, i crediti per la biodiversità e la natura, i fondi di investimento dedicati alla sostenibilità ambientale e alla biodiversità, gli strumenti di venture capital, i green bonds, ecc.
Tali strumenti possono consentire di mobilitare risorse aggiuntive provenienti dal settore privato e dalla società civile, contribuendo a rendere disponibili ulteriori finanziamenti e a garantire la sostenibilità a lungo termine delle iniziative di ripristino attuate.
Solamente attraverso una combinazione di fondi europei, risorse nazionali e regionali e di capitali pubblici e privati sarà possibile garantire la piena attuazione del regolamento n. 2024/1991 e il raggiungimento degli obiettivi da esso stabiliti.
Per esplicitare la quantità di risorse extra-PAC da mobilitare, un valido aiuto è costituito dalla considerazione degli indicatori target della PAC, ivi incluse le "milestones" (la quantificazione degli indicatori target temporanei, conseguiti anno per anno).

Prospettive e sfide

Il regolamento sul ripristino della natura rappresenta un'opportunità per contrastare il degrado ambientale e per affrontare le problematiche della perdita della biodiversità e del cambiamento climatico, ma comporta anche sfide significative.
L'individuazione degli strumenti di finanziamento per la sua attuazione costituisce una sfida importante, perché diversi Stati membri continuano a esprimere preoccupazione circa i notevoli investimenti che dovranno essere realizzati a livello nazionale.
Per fare fronte alle necessità di ulteriori finanziamenti, le opzioni politiche disponibili spaziano dalla creazione di un fondo comunitario dedicato alla protezione e al ripristino della natura, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2028/2034, al mantenimento dell'attuale struttura di finanziamento con una maggiore integrazione e stanziamento di fondi specifici per il ripristino della natura.
Un'altra sfida significativa che abbiamo di fronte è sicuramente quella di conciliare gli obiettivi di ripristino ambientale con le esigenze di sviluppo economico. In molti casi, infatti, le aree che necessitano di misure di ripristino sono anche quelle in cui le attività economiche, come, ad esempio, l'agricoltura, la silvicoltura e il turismo, hanno un impatto significativo.
Per conciliare le esigenze di sviluppo e di protezione ambientale, dovranno essere attentamente valutati, a livello territoriale, i potenziali impatti socio-economici connessi all'attuazione delle misure di ripristino.
Le comunità locali, gli agricoltori e gli altri stakeholders dovrebbero essere informati e consultati durante la fase di adozione dei PNR ed essere attivamente coinvolti nell'implementazione e nella gestione dei progetti e delle misure di ripristino.
Inoltre, è necessario fornire loro incentivi economici, quali, ad esempio, compensazioni per i cambiamenti dell'uso del suolo, sussidi per l'adozione di pratiche agricole e forestali sostenibili, e supporto finanziario per lo sviluppo di attività economiche legate ai servizi ecosistemici e al turismo rurale, evitando l'introduzione di ulteriori vincoli e obblighi derivanti dall'attuazione del regolamento n. 2024/1991.
Infatti, anche se gli obiettivi del regolamento sono giuridicamente vincolanti, le misure per raggiungerli dovrebbero essere azioni volontarie.
Stabilire misure di ripristino obbligatorie nelle aree agricole e forestali potrebbe avere un impatto negativo sulla produttività agricola e sulla sostenibilità economica delle aziende agricole, compromettendo la sicurezza alimentare e la stabilità economica delle aree rurali.
È, quindi, essenziale che sia mantenuto un equilibrio tra la necessità di promuovere misure per il ripristino della natura e le esigenze economiche e sociali delle comunità locali coinvolte.
Per valutare gli impatti sul settore agricolo e forestale, il regolamento prevede un riesame in corso di attuazione e un cosiddetto "freno di emergenza".  
In particolare, la Commissione Europea dovrà riesaminare e valutare l'applicazione del regolamento e l'impatto sui settori dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché i suoi effetti socio-economici complessivi.
Il regolamento n. 2024/1991 prevede anche la possibilità di sospendere l'attuazione delle disposizioni relative agli ecosistemi agricoli in caso di eventi imprevedibili ed eccezionali al di fuori del controllo dell'UE e con gravi conseguenze per la sicurezza alimentare a livello dell'UE. L'attuale congiuntura suggerirebbe, appunto, una ri-modulazione a causa dei conflitti e delle perturbazioni economiche.

 

Luigi Servadei
Rete Rurale Nazionale
Con il contributo della DISR 3 del MASAF

 
 

PianetaPSR numero 138 ottobre 2024