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Biologico, la certificazione di gruppo: un'opportunità per i piccoli produttori

Dal 2022 è possibile per i piccoli agricoltori chiedere questo tipo di certificazione, riducendo costi e oneri.

Negli ultimi trent'anni, la rapida crescita del settore biologico è stata accompagnata anche da cambiamenti nei sistemi di certificazione. Con l'aumento della produzione e del consumo, l'Europa si è dovuta dotare di sistemi di certificazione che tutelassero meglio gli interessi dei consumatori, assicurando una leale concorrenza fra i produttori e facilitando la libera circolazione dei prodotti biologici dentro e fuori l'UE. Le comunità agricole relativamente piccole presenti nei Paesi terzi, ma grandi esportatrici di prodotti tipicamente non coltivati in Europa (es. caffè, cacao, banane, cotone, riso), hanno dovuto anch'esse dotarsi di un sistema di certificazione che armonizzasse le procedure di verifica riguardanti sistemi agricoli più sostenibili ambientalmente e socialmente (IFOAM, 2023).

Quello per il biologico è certamente il più conosciuto e apprezzato sistema di certificazione dei prodotti promosso dall'Unione europea. Questa, definita "certificazione di terza parte", prevede che un ente esterno verifichi che le pratiche dei disciplinari vengano rispettate attraverso la raccolta di documenti e di controlli in campo Si tratta di un servizio che ha un costo e iter burocratici difficilmente praticabili soprattutto per i piccoli agricoltori. Per far fronte a queste problematiche sono nate altre tipologie di certificazioni che risolvono in parte alcuni dei problemi sopraelencati. Tra questi troviamo la certificazione di gruppo, che nasce appunto dalla necessità dei piccoli agricoltori di far fronte individualmente a costi di ispezione e oneri amministrativi relativamente elevati, e i sistemi di garanzia partecipativa (PGS), sviluppati a livello locale, che certificano i produttori sulla base di fiducia, reti sociali e scambio di conoscenze.

La certificazione di gruppo

La certificazione di gruppo è stata introdotta con il regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica in vigore dal 01.01.2022. Attraverso il regolamento 279/2021 vengono definite le regole per i produttori dell'UE e per i produttori di tutto il mondo che desiderano esportare nel mercato biologico dell'UE. Attraverso questo regolamento si stabiliscono le dimensioni e la categoria dei membri per attuare la certificazione di gruppo, la cui dimensione massima non può superare i 2.000 membri.

Altro aspetto importante da evidenziare è che, secondo il regolamento (UE) 2018/848, solo i piccoli agricoltori possono chiedere di beneficiare della certificazione di gruppo; gli agricoltori più grandi e le unità di trasformazione devono richiedere quella individuale (Art. 36 (1) (b) Reg. UE 848/2018).

Il sistema di certificazione di gruppo ha trovato in passato il suo maggiore impiego nei Paesi in via di sviluppo; soltanto negli anni '70 e '80 la sua diffusione ha interessato anche i Paesi europei.  Ricorrono a tale tecnica di certificazione singoli coltivatori (e/o loro famiglie) che desiderano essere partecipi del processo produttivo condotto con metodo biologico pur non avendo le risorse finanziarie e/o le capacità tecniche, professionali e imprenditoriali per gestire autonomamente il loro ingresso e la permanenza all'interno di un sistema di controllo e di certificazione governato da regole complesse e costi elevati (quali quelli attualmente in auge nel sistema europeo che assicurano controllo e certificazione di parte terza per ogni singolo operatore).

A questo proposito, il regolamento (UE) 2018/848 definisce gli orientamenti fondamentali e i principi di base per la costituzione dei gruppi come disposto dall'articolo 36 "Gruppo di operatori".

1. Requisiti di certificazione di gruppo nel Regolamento (UE) 2018/848 (Allegato 1)

Articolo 36 Gruppo di operatori
1. Ogni gruppo di operatori:
a) è composto soltanto da membri che sono agricoltori od operatori che producono alghe o animali di acquacoltura e le cui attività possono inoltre includere la trasformazione, la preparazione o l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi;
b) è costituito soltanto da membri:
i) i cui costi di certificazione individuale rappresentano oltre il 2% del fatturato o del volume standard di produzione biologica di ciascun membro e il cui fatturato annuale di produzione biologica non eccede i 25.000 euro o il cui volume standard di produzione biologica non è superiore a 15.000  euro l'anno; oppure
ii) ciascuno dei quali ha aziende di massimo:
— 5 ettari — 0,5 ettari, nel caso di serre,
— 15 ettari, esclusivamente nel caso di pascoli permanenti
c) ha sede in uno Stato membro o in un paese terzo;
d) ha personalità giuridica;
e) è costituito soltanto da membri le cui attività di produzione si svolgono in prossimità geografica le une alle altre;
f) istituisce un sistema di commercializzazione comune dei prodotti ottenuti dal gruppo; 
g) istituisce un sistema per i controlli interni che comprende una serie documentata di attività e procedure di controllo, in base alle quali una persona o un organismo.

Figura 1- Schema di controllo per la certificazione di gruppo

Figura 1- Schema di controllo per la certificazione di gruppo
Fonte: Sinab (2021)

L'adesione a questo tipo di certificazione è consentita esclusivamente a operatori che conducono una superficie ridotta o con volumi di fatturato al di sotto dei 25.000 € annui (vedi box 1, b). Tutti gli altri devono necessariamente richiedere la certificazione individuale (Art. 36 (1) (b), Reg. (UE) 2018/848). Al fine di attivare una certificazione di gruppo, i membri, all'atto della sua costituzione, devono individuare un "gestore del gruppo", che è il soggetto che deve farsi carico della gestione del sistema di controlli interni e valutare l'idoneità dei membri del gruppo, inclusi quelli che vi entrano dopo la sua costituzione.

Affinché si possa effettuare una certificazione di gruppo la normativa prevede che: (i) il gruppo sia costituito tra soggetti operatori con sistemi di produzione agricola similari tra loro; (ii) le aziende di coltivazione di grandi dimensioni e le aziende di trasformazione e commercializzazione possano far parte del gruppo, ma non possano essere controllate secondo le disposizioni applicabili al gruppo; (iii) le aziende che fanno parte del gruppo siano  geograficamente prossime tra loro ovvero relativamente contigue, anche se non necessariamente confinanti; (iv) il gruppo sia di dimensioni tali (massimo 2.000 membri) da assicurare risorse per supportare un sistema di controllo interno (SCI); il SCI assicuri la conformità dei singoli membri del gruppo alle regole di produzione in modo oggettivo e trasparente; (v) il gruppo commercializzi i prodotti ottenuti dai suoi membri in modo coordinato.

Il gruppo di operatori ha una personalità giuridica e istituisce un sistema comune di commercializzazione dei prodotti, che non possono essere commercializzati dal singolo membro in maniera autonoma. La garanzia per il consumatore e l'affidabilità dei prodotti biologici immessi sul mercato deve comunque essere garantita; per tale motivo il regolamento prevede che il gruppo di operatori istituisca un sistema di controlli interni, basato su verifiche annuali presso gli operatori del gruppo ed eseguite da ispettori interni che abbiano un'adeguata formazione e che non presentino conflitti d'interesse. Il gestore del gruppo, oltre a coordinare e gestire il sistema dei controlli interni, assume il ruolo di collegamento tra i membri e l'organismo di controllo che certifica. Inoltre, ha la responsabilità di comunicare tempestivamente eventuali sospetti di non conformità che dovessero emergere nel corso delle verifiche interne, l'eventuale sospensione o revoca dei membri del gruppo e qualsiasi divieto di immissione dei prodotti come biologici sul mercato. In questo sistema il gruppo di operatori, nel momento della notifica, deve comunque individuare un organismo di controllo, autorizzato dal MASAF, che eseguirà i controlli previsti e rilascerà il certificato necessario per la commercializzazione dei prodotti. L'organismo di controllo, sulla base di una valutazione del rischio, eseguirà dei controlli ispettivi su almeno il 5% dei membri del gruppo di operatori e paragonerà gli esiti dei suoi controlli a quelli eseguiti internamente dal gruppo al fine di valutare l'efficienza del sistema dei controlli interni. Eseguirà inoltre delle verifiche in affiancamento agli ispettori interni in modo da valutarne le competenze. L'organismo di controllo ha inoltre il compito di verificare tutta la documentazione e le registrazioni che il gruppo è obbligato a mantenere per dimostrare la sua conformità al regolamento e la tracciabilità dei prodotti.

Conclusioni

Gli attuali standard di certificazione di prodotto propongono più un modello di sostituzione dei fattori di produzione dell'agricoltura biologica sottovalutando gli aspetti quali protezione delle piccole aziende a conduzione familiare, rapporti di lavoro equi, limiti nella monocoltura o incentivi per le reti di produzione e di consumo locali. In pratica la tendenza che si è evidenziata negli ultimi anni è la comparsa del 'biologico industriale', legato alle regole del mercato internazionale, che è lontano dai principi base legati alla produzione biologica legata ai sistemi ecologici e soprattutto sociali. In aggiunta, l'agglomerazione degli standard biologici e delle procedure di verifica basate sui requisiti ISO ha diminuito l'indipendenza delle reti locali di attori biologici, soprattutto i piccoli produttori a basso reddito che non potendo far fronte al costo elevato dell'iter di certificazione, coltivano biologicamente senza riconoscimento ufficiale, raccogliendo sì i benefici ecologici, ma pochi benefici sociali e/o economici.
Le certificazioni di gruppo si inseriscono in questo divario creando aggregazioni di operatori che in collaborazione potranno creare filiere produttive locali utili a consentire l'accesso ai mercati attraverso il sistema comune di commercializzazione dei prodotti, rafforzando le reti locali, e contribuendo allo sviluppo di migliori sbocchi di mercato anche per fronteggiare la sempre crescente importazione di prodotti biologici da paesi terzi.

 
 

Bibliografia

 

Maria Valentina Lasorella
CREA PB

 
 

PianetaPSR numero 139 novembre 2024