Lo scorso 21-23 ottobre si è tenuta a Bruxelles la quinta riunione del Gruppo esperti sul carbon farming, volta ad illustrare la metodologia di certificazione prospettata dalla Commissione per le attività interessate dal Regolamento che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione europea per gli assorbimenti di carbonio. Per la redazione della metodologia la Commissione ha analizzato i sistemi di certificazione esistenti in UE al fine sia di incoraggiare la diffusione a livello comunitario delle attività di rimozione del carbonio atmosferico, che di facilitare lo sviluppo di nuovi meccanismi di finanziamento per l'agricoltura a base di carbonio.
La Commissione integrerà la documentazione redatta con le osservazioni pervenute dagli esperti, al fine di definire la metodologia di certificazione da adottare mediante atti delegati, come previsto dal Regolamento. Tale metodologia verrà sia sottoposta ad una consultazione pubblica di quattro settimane con le parti interessate, che discussa durante la calendarizzazione di riunioni dedicate con i rappresentanti degli Stati membri.
Il Regolamento (COM(2022)0672 - C9-0399/2022 - 2022/0394(COD)), adottato dal Consiglio europeo il 19.11.2024, ha l'intento sia di orientare un sostegno più efficace e basato sui risultati verso le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli e forestali; che di promuovere un mercato volontario del carbonio basato su standard rigorosi, trasparenti e verificabili; nonché di fornire indicazioni univoche per la contabilizzazione, il monitoraggio, la comunicazione e la certificazione degli assorbimenti di carbonio.
Tale Regolamento promuoverà le tecnologie innovative per la rimozione del carbonio e contribuirà agli obiettivi climatici, ambientali e di inquinamento zero dell'Unione Europea.
Pertanto, lanorma attua un cambio di paradigma per il settore agricolo: da ruolo passivo e responsabile delle emissioni di gas serra a quello attivo e multidisciplinare in grado di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.
Le attività di carbon farming previste dal regolamento sono suddivise in tre macrocategorie: conservazione permanente (ad es. bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio (BioCCS) e cattura e stoccaggio diretto del carbonio nell'aria (DACCS)), l'agricoltura del carbonio (agricoltura, agroforestry e silvicoltura) e stoccaggio del carbonio nei prodotti (ad es. uso di materiali a base di legno e biochar nelle costruzioni).
Tale Regolamento definisce quattro criteri, i cosiddetti "criteri QUALITY", inerenti la quantificazione (le attività di rimozione del carbonio devono essere misurate accuratamente e fornire benefici inequivocabili per il clima), l'addizionalità (le attività di rimozione del carbonio devono andare oltre le pratiche esistenti e quanto richiesto dalla legge), la permanenza a lungo termine (occorre garantire un periodo di stoccaggio del carbonio) e la sostenibilità (le attività di rimozione del carbonio non devono arrecare danni).
Nella tabella sottostante si riportano i criteri individuati per la categoria "agricoltura del carbonio".
Per quanto concerne le pratiche agricole e forestali da considerare, la Commissione ritiene più utile delineare dei criteri comuni per la loro eleggibilità. La Commissione, infatti, precisa che qualsiasi attività di carbon farming che si svolge su terreni agricoli minerali (terre coltivate e pascoli) è ammissibile e può essere certificata se è grado di garantire il rispetto delle disposizioni previste dai criteri di qualità.
Pertanto, presenterà nella metodologia di certificazione solamente un elenco esemplificativo delle pratiche ammissibili e inerenti:
Per la quantificazione, l'Italia propone una metodologia basata su mappe e modelli del suolo. In particolare, si adopera il modello Roth-C, la carta del suolo, i dati meteo-climatici e le informazioni pervenute dal portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sulle pratiche agricole attuate a livello di parcella.
Per garantire il criterio dell'addizionalità occorre definire uno scenario di riferimento o baseline. La Commissione sta prospettando esclusivamente per il settore agricolo una baseline specifica per attività e, conseguentemente, una metodologia basata sul campionamento da attuare ad una profondità superiore ai 30 cm e sulle analisi in laboratorio.
In merito si rappresenta la necessità di prevedere una baseline normativa connessa alla condizionalità della Politica agricola comune (BCAA - buone condizioni agronomiche e ambientali). L'applicazione della condizionalità è già volta ad un incremento del carbonio organico nel suolo e, pertanto, l'impiego delle tecniche agronomiche volte all'emissione di carbon credits dovrebbe apportare un ulteriore aumento del carbonio organico nel suolo.
La baseline normativa permetterebbe di non penalizzare le aziende agricole virtuose che da anni attuano pratiche agro ecologiche e conservative (ad es. agricoltura biologica, produzione integrata, ecc...). Le pratiche di carbon farming, infatti, devono essere addizionali rispetto allo scenario di riferimento al fine di maturare carbon credits. Pertanto, le aziende agricole sostenibili, che hanno già attuato varie tecniche in passato, difficilmente riusciranno a migliorarsi ulteriormente al fine di rispettare il principio di addizionalità.
Per i criteri di sostenibilità obbligatori la Commissione si riferisce alle prescrizioni disposte dal Regolamento UE sul ripristino della biodiversità e, in particolare, agli indicatori previsti all'articolo 11 inerenti lo stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati e la percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio aventi elevata diversità. Il Regolamento sul Ripristino della biodiversità prevede all'articolo 11 comma 2 che gli Stati membri mettano in atto nel Piano Nazionale di Ripristino delle misure volte a garantire una tendenza all'aumento a livello nazionale per almeno due degli indicatori elencati nell'articolato. Tuttavia, la Commissione ha già prescritto per il carbon farming gli indicatori che gli Stati membri dovranno individuare.
Si evidenzia la necessità di eludere la possibilità di prevedere l'impiego dell'indicatore inerente il carbonio organico. Tale indicatore, infatti, non è in grado di evidenziare i risultati raggiunti in termini di biodiversità in quanto non esiste una correlazione univoca tra l'incremento della biodiversità e l'aumento della sostanza organica nei suoli. È, infatti, prevista solamente una connessione tra l'aumento della sostanza organica e quella dei microrganismi presenti nel suolo, ciò non è detto in termini di qualità/varietà.
Ilaria Falconi
CREA PB
Membro gruppo esperti UE sul carbon farming
PianetaPSR numero 139 novembre 2024