
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un nuovo regolamento che aggiorna in profondità il quadro normativo a sostegno del settore vitivinicolo comunitario. Il provvedimento, adottato dal Consiglio lo scorso 23 febbraio, modifica quattro regolamenti in vigore: il n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, il n. 251/2014 sui prodotti vitivinicoli aromatizzati, il n. 2021/2115 sui piani strategici della PAC e il n. 2024/1143 sulle indicazioni geografiche. Entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, avvenuta il 26 febbraio.
Il regolamento nasce in risposta a un'emergenza che da anni condiziona la viticoltura europea. Il consumo di vino nell'Unione ha raggiunto il minimo storico degli ultimi trent'anni; i mercati tradizionali di esportazione risentono della combinazione di tendenze in calo e di fattori geopolitici, generando incertezza nei modelli di esportazione. I cambiamenti climatici rendono la produzione sempre più imprevedibile, con eventi meteorologici estremi sempre più frequenti e localizzati. Il conseguente eccesso di offerta interviene al ribasso sulle dinamiche dei prezzi e riduce la capacità dei produttori di investire nelle proprie aziende o di fare fronte a
emergenze.
Con le modifiche regolamentari il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli viene prorogato senza scadenza fissa. In luogo di una data di fine, viene introdotto un meccanismo di revisione decennale: la prima è prevista nel 2028, a partire dalla quale la Commissione potrà presentare proposte di aggiornamento.
Gli Stati membri acquistano maggiore flessibilità nella gestione del potenziale produttivo: potranno fissare limiti regionali al rilascio di nuove autorizzazioni, fino a bloccarle in zone specifiche in eccesso di offerta o nelle zone dove, per tre anni consecutivi, siano state attivate misure di crisi come la distillazione, la vendemmia verde o l'estirpazione.
Sul fronte delle sanzioni, i produttori titolari di autorizzazioni inutilizzate per nuovi impianti concesse prima del 1° gennaio 2025 non saranno sanzionati, a condizione di comunicare la rinuncia entro il 31 dicembre 2026. Questa disposizione mira a eliminare l'incentivo perverso a piantare vigneti in assenza di domanda. Le sanzioni restano in vigore per le autorizzazioni concesse dopo tale data, per scoraggiare le domande speculative. Viene inoltre introdotta la possibilità di prorogare di dodici mesi la validità delle autorizzazioni nelle zone colpite da catastrofi naturali, eventi meteorologici gravi o focolai di fitopatie, con facoltà di rinuncia senza sanzioni.
Inoltre viene allungato il periodo di validità delle autorizzazioni per il reimpianto, per consentire ai produttori di valutare con maggiore calma la scelta delle varietà più adatte all'evoluzione climatica o di mercato.
Gli Stati membri potranno, inoltre, imporre l'estirpazione di vigneti abbandonati per ragioni sanitarie e fitosanitarie, in quanto rappresentano un rischio per le superfici circostanti.
Viene infine introdotta una norma de minimis: il sistema di autorizzazioni non si applica negli Stati membri dove la superficie viticola non ha superato i 10.000 ettari in almeno tre delle cinque campagne precedenti.
Le organizzazioni interprofessionali riconosciute e i gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette potranno fornire indicatori di orientamento sui prezzi — non vincolanti — per le uve, i mosti e i vini sfusi. L'autorità nazionale garante della concorrenza conserva la facoltà di intervenire per modificare o sospendere tali orientamenti qualora rischi di essere eliminata la concorrenza su una parte sostanziale del mercato.
Il regolamento apre nuove opportunità nel segmento dei vini a tenore alcolico ridotto o senza alcool, in forte crescita tra i consumatori. Viene ora consentita la produzione di vini parzialmente dealcolati mediante miscelazione (il cosiddetto "taglio") tra vino dealcolato e vino normale, un metodo che migliora le caratteristiche sensoriali e si rivela più sostenibile sul piano produttivo.
Sul fronte degli spumanti, il regolamento supera un vincolo tecnico rilevante. Le norme previgenti imponevano che i vini spumanti dealcolati fossero ottenuti esclusivamente da vini spumanti già nella versione con alcol — ma, dato che il processo di dealcolazione elimina completamente l'anidride carbonica, questo rendeva necessaria una seconda gassificazione. Con il nuovo testo, i produttori potranno produrre direttamente spumanti, frizzanti e le rispettive versioni gassificate dealcolate o parzialmente dealcolate a partire da vini fermi già trattati, mediante seconda fermentazione o aggiunta di CO₂. Questa modifica sblocca un segmento commerciale in rapida espansione.
Vengono inoltre estese le denominazioni di vendita riservate ai prodotti vitivinicoli aromatizzati ai prodotti ottenuti da vini dealcolati o parzialmente dealcolati, colmando una lacuna normativa che ne limitava la commercializzazione.
Il regolamento introduce poi un sistema armonizzato per la designazione dei prodotti a tenore alcolico ridotto: il termine "zero alcol" sarà riservato ai prodotti con gradazione inferiore a 0,5% vol., i vini parzialmente dealcolati — con gradazione superiore a 0,5% vol. ma inferiore di almeno il 30% rispetto allo standard della categoria — dovranno recare la designazione "a tenore alcolico ridotto". Su tutti questi prodotti rimarrà obbligatorio indicare che il prodotto è stato "ottenuto mediante dealcolazione".
Le nuove norme di etichettatura per i prodotti dealcolati si applicheranno 18 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento; i prodotti già etichettati potranno restare in commercio fino a esaurimento delle scorte.
Sul fronte delle informazioni al consumatore, viene riconosciuta la possibilità di fornire l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale in formato elettronico — tramite QR code o sistemi equivalenti — con regole armonizzate sull'identificazione del mezzo digitale.
La Commissione riceve delega ad adottare atti delegati per definire forma e grafica delle etichette elettroniche, anche mediante pittogrammi o simboli comuni indipendenti dalla lingua. Le indicazioni obbligatorie dovranno essere riportate su ciascun imballaggio una sola volta, riducendo i costi amministrativi per i produttori.Inoltre i prodotti destinati ai mercati extra-UE possono essere esentati dall'obbligo di riportare in etichetta la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti, come previsto per il mercato interno.
Il regolamento rafforza significativamente il sostegno alla transizione ecologica. Il cofinanziamento UE per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti può essere elevato fino all'80% dei costi ammissibili quando gli interventi perseguono obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici. La stessa aliquota massima dell'80% si applica agli investimenti materiali e immateriali volti alla mitigazione e all'adattamento climatico, nonché al miglioramento della sostenibilità dei sistemi produttivi. Le riconversioni varietali potranno ora essere finalizzate esplicitamente all'aumento della resilienza delle viti ai cambiamenti climatici.
Viene introdotto un nuovo tipo di intervento finanziabile nell'ambito dei piani strategici della PAC: il contrasto agli organismi nocivi altamente contagiosi, con particolare riferimento alla flavescenza dorata. Le attività di monitoraggio, diagnostica, formazione, comunicazione e ricerca per la prevenzione di questi organismi potranno beneficiare di un cofinanziamento UE fino al 100% dei costi ammissibili.
Viene inoltre istituito un nuovo tipo di intervento denominato "estirpazione permanente", che consente di finanziare attraverso i piani strategici della PAC la rimozione definitiva di vigneti produttivi in risposta a gravi squilibri strutturali di mercato. L'aiuto UE per questo intervento non supera il 70% della somma dei costi diretti di estirpazione e della perdita di reddito stimata per un anno sulla superficie interessata, con possibilità di integrazione nazionale fino al 30%.
Inoltre, i produttori beneficiari non potranno richiedere autorizzazioni per nuovi impianti nei dieci anni successivi; eventuali autorizzazioni già detenute saranno revocate al momento dell'approvazione.
Gli Stati membri, però, potranno escludere dall'intervento le zone dove i vigneti svolgono un ruolo ambientale, paesaggistico o socioeconomico rilevante.
Analogamente, in casi giustificati di crisi, gli Stati membri potranno concedere pagamenti nazionali per la distillazione volontaria o obbligatoria, la vendemmia verde volontaria e l'estirpazione volontaria. L'importo totale dei pagamenti nazionali per la distillazione e la vendemmia verde non potrà superare il 25% delle risorse PAC disponibili per Stato membro in quello stesso anno.
Nel regolamento trova spazio anche il riconoscimento del turismo enologico come strumento strategico di sviluppo rurale e lo inserisce esplicitamente tra le voci finanziabili per gli investimenti in strutture e strumenti di commercializzazione. Le azioni volte a promuovere il turismo enologico nelle regioni di produzione potranno essere realizzate da organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali, gruppi di produttori che gestiscono DOP e IGP, e altre organizzazioni professionali indicate dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC.
La durata massima delle campagne di promozione e comunicazione nei Paesi terzi viene estesa: da tre anni si passa a un periodo rinnovabile due volte per un massimo di tre anni ciascuna, per un totale di nove anni consecutivi. Gli Stati membri dovranno prevedere procedure semplificate o criteri di priorità per garantire l'accesso dei piccoli produttori a questi strumenti. Il cofinanziamento UE per promozione e informazione sale fino al 60% della spesa ammissibile, con possibilità di integrazione nazionale fino al 20% (30% per le micro, piccole e medie imprese).
I servizi di consulenza vengono ampliati nelle materie finanziabili, includendo ora anche la commercializzazione mediante vendita diretta, la sostenibilità ambientale e la diversificazione dalla produzione vinicola, con un cofinanziamento UE fino al 50%. Viene infine chiarito che il sostegno all'innovazione non può essere concesso a imprese in difficoltà finanziaria.
Il regolamento aggiorna le definizioni di alcune categorie di prodotti aromatizzati per ammettere l'utilizzo del vino rosato come base di produzione. In particolare, le norme per Glühwein, Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas e Pelin vengono modificate per consentire l'impiego del rosato — con l'obbligo di indicarlo in etichetta — e per vietare al contempo l'uso del termine "rosato" quando il prodotto risulta dalla combinazione di rosso e bianco.
Sul fronte delle bevande spiritose, viene abolito l'obbligo — introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143 — di riportare il nome del produttore nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica. La misura era risultata inadatta alla struttura delle catene di approvvigionamento del settore, caratterizzate da accordi flessibili tra operatori che ricoprono fasi diverse del processo produttivo. I prodotti già etichettati prima del 14 maggio 2026 potranno restare in commercio fino a esaurimento delle scorte.
Matteo Tagliapietra
PianetaPSR numero 148 febbraio 2026