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campo coltivato
Condizionalità

Le novità in tema di controlli di condizionalità per la campagna 2026

Un'analisi della situazione da parte di AGEA. 

Tra gli operatori del settore primario c'è grande interesse per le novità nei controlli sulla condizionalità nel 2026 e, in vista della prossima pubblicazione della circolare relativa alla campagna 2026 che AGEA sta terminando di predisporre con la collaborazione degli Organismi Pagatori Regionali (OPR), cercheremo qui di fare un quadro degli aspetti più rilevanti. 

Il presente contributo intende illustrare le novità principali inerenti le modalità operative dei controlli, introdotte alla luce delle recenti variazioni normative, in particolare del Reg. (UE) 2025/2649. Non vengono presentate in questa sede le tipologie di accertamento già operanti nella campagna precedente e ulteriori piccole modifiche inserite nella circolare di AGEA coordinamento per le quali si rimanda alla stessa di prossima pubblicazione. In parallelo dovrebbe arrivare anche la pubblicazione, imminente, del Decreto Ministeriale (DM)  "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande relative ad interventi a superficie o a capo dello Sviluppo rurale" da parte del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF).

Individuazione dei beneficiari soggetti a controlli e sanzioni di condizionalità

Per ogni tipologia di controllo, il primo elemento da valutare consiste nell'individuazione dei soggetti verso i quali sono indirizzati i controlli e le sanzioni da sottoporre a verifica. 
Sono soggetti ai controlli e alle sanzioni di condizionalità rafforzata i beneficiari che richiedono premi a valere solo sulla PAC 2023-2027 e i beneficiari che richiedono contemporaneamente premi relativi alla PAC 2015-2022 (e PAC precedenti) e alla PAC 2023-2027.

Con l'attuale normativa sono soggetti a controlli e sanzioni, per tutte le norme/requisiti, ad eccezione della BCAA7, le aziende per le quali la superficie ammissibile dichiarata in domanda geospaziale, ai sensi dell'art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116, è superiore ai 10 ha. Per calcolare la superficie ammissibile occorre sommare la superficie richiesta, e non richiesta, a premio, per i pagamenti diretti e le superfici dichiarate per le SRA, SRB e SRC, qualora diverse da quelle degli aiuti diretti.

Per la BCAA, saranno soggetti a controllo e sanzioni le aziende la cui superficie ammissibile - così come già definita - è superiore a 30 ha.

Ciò non vuol dire che le aziende con superfici inferiori non debbano rispettare la condizionalità. A tal proposito, si ricorda che alcune misure di condizionalità costituiscono la baseline per determinate tipologie di premi (eco-schemi e sviluppo rurale) per le quali non è previsto il controllo di condizionalità, ma gli stessi obiettivi della condizionalità saranno valutati come controlli di ammissibilità per il pagamento delle misure.

Per le norme BCAA1, BCAA3, BCAA4, BCAA5, BCAA6, BCAA7 non sono previsti controlli e sanzioni di condizionalità per gli appezzamenti biologici, certificati a norma del Reg. (UE) 2018/848, e le loro unità di produzione in conversione, così come definite all'articolo 3, punto 11, del sopra citato regolamento, in quanto si ritengono conformi ipso facto.

Variazione su modalità tecniche di esecuzione e valutazione dei controlli

  • -    Per la BCAA1
  •          1) la soglia oltre la quale la superficie annuale di prato permanente non può diminuire rispetto alla superficie a prato permanente del 2018 è variata dal 5% al 10%;
  •          2) la soglia di allerta precauzionale per le variazioni indicate al precedente punto 1) è variata dal 3,5% al 7%.
  • -    Per la CGO1: in seguito ad osservazioni ricevute dalla DG AGRI in sede di audit, si è reso necessario aggiungere (per l'impegno b) la verifica dei quantitativi di fosforo registrati nel quaderno di campagna (QDC) rispetto ai dati consigliati sulle etichette del prodotto. Tale controllo aggiuntivo, anche in caso di esito negativo, non produrrà sanzioni a carico del beneficiario.
  • -    Per la BCAA7: considerata l'introduzione della soglia dei 30 ha, sono stati riproporzionati i parametri di violazione per la portata e per l'intenzionalità, necessari a definire il livello di infrazione della norma.
  • -    Per la BCAA9: l'autorizzazione a convertire i prati permanenti all'interno dei siti Natura 2000 può essere concessa solo dall'Autorità di Gestione del sito stesso, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione del sito interessato, nonché con la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) con esito positivo rilasciata da competente autorità; l'autorizzazione alla conversione sarà concessa da AGEA, dopo aver ricevuto la validazione dell'OP, solo a seguito della verifica della documentazione stessa. 
  • -    Per la CGO8: è stata aggiornata la sezione 5.5.2 "Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi" ai sensi delle recenti modifiche intervenute sul sistema "Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti" (RENTRI).  


Per la BCAA1 si ritiene opportuno segnalare, sebbene la modifica non riguardi le modalità operative dei controlli bensì la definizione di prato permanente, la variazione introdotta dal Reg. (UE) 2025/2649, entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e recepito nel DM MASAF n. 0215653 del 7 maggio 2026 (G.U. del 04.06.2026 n. 127). Tale DM prevede, infatti, che: dal 1° gennaio 2026, tutti i prati temporanei che a tale data sono classificati come seminativo, rimangono tali e non saranno convertiti in prato permanente, anche se il periodo di cinque anni per la conversione automatica è scaduto, salvo diversa dichiarazione da parte del beneficiario.

Pertanto, non saranno più inseriti automaticamente nel registro dei prati permanenti i seminativi per i quali risulta che non siano state effettuate lavorazioni profonde all'appezzamento interessato negli ultimi 5 anni.

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo relativo alle misure per le quali sono intervenute modifiche sostanziali nella circolare di condizionalità 2026.

 

Bibliografia

  • Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni.
  • Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.
  • DM MASAF n. 0215653 del 7 maggio 2026: "Modifica del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 n. 660087 per quanto concerne la definizione di prato permanente".
 
 

Lidia Maggio

 
 

PianetaPSR numero 152 giugno 2026