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Ortofrutta

Iscrizione all'albo anche per e-commerce

Agea aggiorna le norme su commercializzazione e controlli qualità, la formazione per l'uso del logo comunitario passa alle Regioni - Obbligo di conformità: vendite dirette in deroga
 

Il Direttore dell'Area di Coordinamento di Agea, con nota n° ACIU.2011.695 del 14 dicembre 2011, ha emanato le nuove disposizioni attuative (di seguito "circolare") in materia di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli e del settore delle banane. Il provvedimento è disponibile on-line nella sezione "normativa" del sito http://www.agea.gov.it.
Tali disposizioni seguono il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n° 5462 del 3 agosto 2011 (di seguito "DM")  che, all'articolo 3, demanda all'AGEA il compito di "emanare le disposizioni attuative delle procedure di controllo" al fine di assicurare il raggiungimento di due obiettivi: l'uniformità di esecuzione a livello nazionale e la verifica dell'efficacia e della conformità dei controlli stessi alla normativa comunitaria.

 
Le principali novità introdotte:

- La formazione degli operatori che intendono apporre il
  logo comunitario e autocontrollare le partite destinate
  all'esportazione deve essere svolta dalla Regione
- Gli operatori che effettuano contratti a distanza
  (compreso l'e-commerce) sono tenuti all'iscrizione alla
  banca dati nazionale operatori ortofrutticoli
- Nuovi prodotti esentati dall'obbligo di sottostare alle
  norme di commercializzazione

 

La circolare Agea introduce alcune novità di particolare rilevanza strategica. La più importante riguarda la formazione cui deve essere sottoposta una azienda che intende apporre il logo comunitario e autocontrollare le partite destinate all'esportazione. Tale attività, svolta in passato dall'Agecontrol, deve ora essere effettuata direttamente dalla Regione nella quale l'azienda opera.Un'altra novità riguarda gli operatori che effettuano contratti a distanza, compreso il commercio elettronico (e-commerce) dei prodotti ortofrutticoli. Per tali aziende è stato introdotto l'obbligo dell'iscrizione alla banca dati nazionale operatori ortofrutticoli (Bdnoo). Con la nuova circolare sono stati inoltre incrementati i prodotti sottratti dall'obbligo di conformità alla norma di commercializzazione generale: pistacchi, determinate specie di noci, banane essiccate da cuocere, gli agrumi secchi ed i germogli commestibili dopo la germinazione entrano nella lista dei prodotti esentati. Viene meno, inoltre, l'obbligo di conformità per i prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore, per il suo fabbisogno personale, su mercati riservati esclusivamente ai produttori di una data zona di produzione (vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli). Tali novità si inseriscono all'interno di un impianto normativo oramai consolidato.
La normativa
La normativa comunitaria prevede che i prodotti ortofrutticoli allo stato fresco destinati alla vendita al consumatore possano essere commercializzati solo se conformi ad un sistema di regole che si applica in tutte le fasi, compresa l'importazione e l'esportazione. I prodotti possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il Paese di origine. Le norme sono dettagliate all'interno dell'allegato 1 del regolamento comunitario n° 543/2011 e si suddividono in "Norme di commercializzazione generali" (a cui devono conformarsi le merci alle quali non si applicano le norme relative a specifici prodotti) e "Norme relative a specifici prodotti" (destinate a 10 prodotti).
Le "Norme di commercializzazione generali"
Le "Norme di commercializzazione generali" definiscono parametri di carattere generale in termini di caratteristiche minime di qualità.
In particolare tali prodotti devono essere:

  • interi
  • sani
  • puliti
  • praticamente privi di parassiti  praticamente esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti
  • privi di umidità esterna anormale
  • privi di odore e/o sapore estranei

Lo stato dei prodotti deve essere tale da consentire sia il trasporto che l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. Lo stato di sviluppo e di maturazione dei prodotti deve essere tale da consentire il raggiungimento del grado di maturità appropriato. E' ammessa, per ciascuna partita, una tolleranza del 10 % di prodotti non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non possono superare il 2 % del totale. Nell'imballaggio deve essere sempre riportato il nome completo del paese di origine.
Le "Norme relative a specifici prodotti"
La Commissione Europea ha definito una serie di norme specifiche tenendo conto, in particolare, dei prodotti maggiormente commercializzati in termini di valore in base ai dati contenuti nella banca dati di riferimento sugli scambi internazionali (Comext). Per tale motivo la Commissione, e successivamente il Decreto Ministeriale e la circolare Agea, ha previsto le "Norme relative a specifici prodotti" di seguito elencati:

  • mele
  • agrumi
  • kiwi
  • lattughe, indivie ricce e scarole
  • pesche e nettarine
  • pere
  • fragole
  • peperoni dolci
  • uve da tavola
  • pomodori

Il complesso ed articolato sistema di norme relativo a tali prodotti comprende, fondamentalmente, quanto già previsto nelle "Norme di commercializzazione generali". Tuttavia, per ciascuno di essi, il regolamento prevede specifiche disposizioni relative alla qualità ed ai requisiti di maturazione, le categorie di classificazione, la calibrazione (diametro o peso) che dovrà essere omogenea per ciascun imballaggio, le tolleranze ammissibili in termini di qualità e calibro. Inoltre la Commissione ha stabilito le regole di condizionamento e ha fissato precise disposizioni sulle indicazioni esterne di ciascun imballaggio (identificazione dell'imballatore, nome del prodotto e varietà, paese d'origine, caratteristiche commerciali).
La figura dell'"Operatore"
Figura centrale, ai fini della corretta applicazione delle regole del settore, è senz'altro quella dell'"operatore". Per operatore si intende la persona fisica o giuridica che detiene prodotti ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione al fine di esporli, metterli in vendita, venderli o commercializzarli in ogni modo (compresa la vendita a distanza, via internet o tramite altri canali) svolgendo effettivamente tali attività per proprio conto o a nome di terzi, anche mediante esportazione/importazione verso/da Paesi terzi.
Il sistema dei controlli
Per garantire la verifica delle norme, il DM ha individuato le competenze degli Organismi che intervengono nell'applicazione della regolamentazione del settore e nei relativi controlli di conformità; nella circolare AGEA sono fissati i metodi di gestione ed aggiornamento della banca dati degli operatori del settore, sono definiti gli elementi applicativi delle disposizioni comunitarie, sono infine individuate le attività e le procedure dei controlli di conformità.
Uno strumento essenziale ai fini del buon esito dell'attività di verifica è senz'altro la banca dati nazionale operatori ortofrutticoli ( Bdnoo").
Sono tenuti all'iscrizione nella Bdnoo:

  • grossisti di mercato e fuori mercato (operatori che commercializzano all'interno o al di fuori dei mercati all'ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o che sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei prodotti)
  • imprese che commercializzano per conto terzi
  • organizzazione dei produttori (Op), loro associazioni (Aop) e gruppi di produttori (Gp)
  • cooperativa di produttori non associati ad Op/Aop/Gp o ad altra cooperativa
  • imprenditore agricolo (non associato ad Op/Aop/Gp o a cooperativa) con un volume annuo commercializzato superiore a € 60.000 per i prodotti soggetti a norme
  • centrali di acquisto per la grande distribuzione
  • grande distribuzione organizzata (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a € 60.000)
  • dettaglianti (con volume annuo commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a € 60.000)
  • tutti gli operatori che effettuano importazioni e/o esportazioni di determinati prodotti ortofrutticoli freschi da e verso Paesi terzi all'Unione
  • gli operatori che effettuano contratti a distanza compreso il commercio elettronico (e-commerce) dei prodotti ortofrutticoli

Tra i soggetti che non sono tenuti all'iscrizione sono compresi anche gli operatori che vendono direttamente i loro prodotti al consumatore su mercati riservati agli imprenditori agricoli.
La circolare stabilisce inoltre quali sono i documenti che devono essere presenti, per ciascun operatore, sulla Bdnoo, qual è la piattaforma su cui risiede la Banca dati (portale Sian), le modalità di iscrizione. La circolare infine chiarisce il ruolo che rivestono Aga e Agecontrol nella realizzazione e aggiornamento delle procedure e nello svolgimento dei controlli.
Il campo di applicazione, la filiera e i metodi di esecuzione dei controlli
L'Operatore che commercializza qualsiasi prodotto soggetto alle norme specifiche o determinati prodotti soggetti alle norme generali (meloni, cipolle, fagiolini, carciofi, melanzane, cavolfiori, carote, agli e ciliegie) è sottoposto a verifiche sistematiche. La circolare descrive la filiera, ovvero la catena di passaggi produttivi dalla materia prima al consumatore finale: dal condizionamento del prodotto (che comprende anche l'imballaggio e l'etichettatura) al carico/spedizione, dalla fase logistico/commerciale alla vendita al dettaglio, specificando i luoghi dove, di prassi, sono effettuati i controlli. Come premesso, la responsabilità della formazione per gli operatori che possono essere autorizzati ad apporre il logo comunitario sui prodotti commercializzati ed a controllare direttamente le partite destinate all'esportazione è stata affidata alle Regioni. Qualora nessuna attività formativa risulti posta in essere dalle Regioni in cui il predetto personale opera, il personale adibito alla verifica di conformità dei prodotti ortofrutticoli dovrà essere in possesso di attestato di idoneità rilasciato dall'Agecontrol, anche sulla base di una dimostrata esperienza pluriennale o di idonea formazione scolastica nel campo ortofrutticolo. L'operatore è autorizzato, per tre anni ad apporre il logo comunitario sui prodotti commercializzati e a controllare direttamente le partite destinate all'esportazione, previa verifica da parte dell'Agecontrol e successivo rilascio di apposita certificazione e contestuale attribuzione di un numero di registrazione univoco. Una sezione della circolare è dedicata ai controlli destinati agli Operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli sul mercato interno e destinati al consumo allo stato fresco. La verifica è effettuata mediante controlli a campione sul territorio nazionale e sulla base di un'analisi del rischio. Agea, con cadenza mensile, seleziona dalla Bdnoo il campione che sarà oggetto di verifica, nel corso del mese successivo, da parte dell'Agecontrol.
La circolare si sofferma successivamente sulle regole e le procedure utilizzate per lo svolgimento dei controlli effettuati in 3 specifiche fasi:

  • l'esportazione verso paesi terzi
  • l'importazione, ed immissione in libera pratica, da paesi terzi
  • sulla merce destinata alla trasformazione industriale o destinata ad usi non alimentari da e per i paesi terzi

Un capitolo della circolare è infine dedicato ai controlli di qualità nel settore delle banane, ivi comprese le modalità per ottenere l'esenzione dai controlli di conformità ordinari degli operatori che lo richiedano e che siano in possesso di determinati requisiti.
Esenzioni e deroghe
Le eccezioni, non sottoposte alle norme previste dalla circolare, riguardano i prodotti destinati alla trasformazione industriale, i prodotti ceduti dal produttore al consumatore per il fabbisogno personale, i prodotti tipici di una Regione venduti al dettaglio (per consumo locale), i prodotti "pronti al consumo" o "pronti da cucinare" e i prodotti commercializzati come germogli commestibili dopo la germinazione.
 In ambito nazionale, le eccezioni previste riguardano i prodotti venduti dal produttore a centri di condizionamento o di imballaggio o di deposito, i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio ed i prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo, su mercati riservati.
Non sono inoltre soggetti alle norme di commercializzazione generali una serie di specifici prodotti previsti dall'art. 4 - par. 6 - del regolamento (CE) n° 543/2011(capperi, mandorle/nocciole/noci sgusciate etc, nonché i nuovi prodotti elencati in premessa).
 Infine non sono soggetti all'obbligo di conformità alle "norme specifiche" gli ortofrutticoli freschi che non appartengono alla Categoria "Extra", e che possono presentare nelle fasi successive alla spedizione, una lieve riduzione dello stato di freschezza, turgore e un lieve deterioramento.

 
 

Maurilio Silvestri

 
 

PianetaPSR numero 6 - gennaio 2012