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Riforma PAC

Regionalizzazione, istruzioni per l'uso

Un percorso graduale per arrivare nel 2019 al premio di base unitario, ma già nel 2014 si parte con il 40% dei massimali - I vincoli Ue e le possibili opzioni per gli Stati membri
grafico 1. Le tappe verso il pagamento di base unitario

La regionalizzazione dei titoli Pac rappresenta un passaggio chiave della proposta di riforma presentata dalla Commissione per riscrivere in modo sostanziale la politica agricola europea. Considerato il forte impatto che questo meccanismo è destinato ad avere sul nuovo sistema di sostegno all'agricoltura europea, la sua "comprensione" non può prescindere da uno studio di quelli che sono considerati i punti cardine della nuova riforma della Pac e l'obiettivo della Commissione che punta al raggiungimento di un sostegno più mirato. Non volendo, in questa sede, entrare nel merito delle diverse argomentazioni, ci soffermeremo sull'analisi di questo meccanismo abbastanza complesso, che ha come punto di partenza la ripartizione del pagamento unico aziendale attuale in diverse componenti. Tra gli schemi obbligatori previsti dal regolamento proposto dalla Commissione, lo Stato membro definisce il pagamento di base, che rappresenta la percentuale maggiore, di cui si dirà nella parte successiva dell'articolo.

 

Obbligatorio anche il pagamento addizionale per l'ambiente, cosiddetto greening al 30% del plafond, che è una delle misure più discusse; infine sarà obbligatorio anche il pagamento per i giovani agricoltori con meno di 40 anni (per un massimo del 2% del plafond) e il pagamento semplificato per i piccoli agricoltori (per un massimo del 10%). Tra i pagamenti facoltativi, il 5% potrà essere destinato ad aree con limitazioni naturali e, un massimo del 10% al pagamento accoppiato per specifici tipi di agricoltura in difficoltà.
IL RUOLINO DI MARCIA.
Questo, in sintesi, il meccanismo di scomposizione dei titoli storici e le varianti, obbligatorie e facoltative, con cui ricombinare l'importo futuro. Vediamo ora i tempi e le tappe previste per la transizione dai titoli storici ai titoli unificati che verranno. Con la Domanda Unica che gli agricoltori dovranno presentare il 15 maggio 2014, sono assegnati i titoli all'aiuto relativi al pagamento di base con riferimento agli ettari ammissibili dichiarati in domanda.
Il nodo centrale della questione è la scadenza dei titoli all'aiuto assegnati a norma dei Regolamenti (CE) n.1782/2003 e  n.73/2009 che, alla fine dell'anno 2013, lasceranno il posto a un periodo transitorio facoltativo, dal 2014 al 2018, durante il quale i titoli potranno essere costituiti da un mix di titoli storici e titoli uniformi. In ogni caso, il 1° gennaio 2019 tutti i titoli dovranno avere un valore unitario uniforme in ciascuno Stato membro, ovvero nelle regioni stabilite a norma dei criteri previsti dall'articolo 20 della Proposta di Regolamento COM(2011) 625/3. Lo Stato membro che deciderà di applicare l'articolo 20, è tenuto a definire le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori. La discrezionalità di queste limitazioni è rimessa a ciascuno Stato membro, la Commissione non si pronuncia in tal senso. Per mitigare gli effetti che creerebbe una repentina omogeneizzazione del sostegno, durante questo passaggio è concesso, a discrezione dello Stato membro, di mantenere parzialmente il criterio storico ai fini del calcolo del valore dei titoli all'aiuto; questo meccanismo di avvicinamento, è vincolato al rispetto di due requisiti:

  • A partire dall'anno 2014, gli agricoltori riceveranno titoli di valore uniforme su tutta la superficie ammissibile per almeno il 40% del massimale nazionale del pagamento di base;
  • La quota restante verrà utilizzata per il mantenimento della componente storica, inclusi i titoli speciali. La componente storica, tuttavia, sarà gradualmente ridotta, fino a divenire nulla, al più tardi al 2019.

In sostanza, l'avvicinamento proposto per il periodo 2014-2019 riguarderà il pagamento di base in due modi: con l'aumento della componente uniforme del titolo, phasing in per l'introduzione dei nuovi titoli uniformi e con la diminuzione progressiva e graduale del valore dei titoli storici, phasing out, fino alla completa cancellazione che avverrà al più tardi nel 2019, incluso i titoli speciali. Indicativamente,  il grafico pubblicato in pagina (graf. 1) mostra come questo passaggio sarà graduale, con un phasing in progressivo del valore dei nuovi titoli: nel periodo 2014-2018, si ipotizza un incremento annuo del valore dei nuovi titoli, partendo da una percentuale di almeno il 40% del pagamento di base, come previsto dall'articolo 22 della Proposta di regolamento.
LE OPZIONI IN CAMPO.
Entriamo ora  nello specifico per comprendere come potrà essere applicata un'eventuale regionalizzazione. Entro l'1 agosto 2013, lo Stato membro deve decidere se regionalizzare a livello di nazione, ovvero definire diverse regioni secondo criteri obiettivi e non discriminatori.
In tal caso, l'applicazione dell'articolo 20, avverrà adoperando un'assegnazione regionale dei massimali nazionali e lo Stato membro interessato avrà facoltà di:

  • suddividere il massimale annuo per il regime di pagamento di base, stabilito a norma dell'articolo 19, a livello regionale, secondo criteri obiettivi e non discriminatori;
  • stabilire le regioni, senza alcun vincolo sul criterio da utilizzare, purché sia oggettivo e non discriminatorio. Le regioni non devono necessariamente essere contigue;
  • stabilire le modifiche annue progressive da apportare eventualmente ai massimali regionali, da attuarsi secondo tappe predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori.

Lo Stato membro che decide di applicare le disposizioni dell'articolo 20, non può passare dal modello regionale al modello nazionale, tuttavia può applicare un valore del titolo uniforme a livello di regione;
Alla data del 1° agosto 2013, lo Stato membro è tenuto a comunicare alla Commissione le decisioni di cui ai punti 1 e 3, ovvero come intende applicare i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 20.Il principio della convergenza a norma dell'articolo 22 della Proposta di regolamento, enuncia al paragrafo 1 che, ogni anno, il valore unitario dei diritti all'aiuto è calcolato dividendo il massimale nazionale (stabilito dall'articolo 19), o regionale (articolo 20), per il numero dei diritti all'aiuto assegnati a norma dell'articolo 21, in sostanza il valore dei titoli è ricalcolato ogni anno. Lo stesso articolo stabilisce, al secondo paragrafo, che gli Stati membri che hanno applicato il RPU, a norma del Reg. (CE) n.73/2009,  possono limitare il calcolo del valore unitario dei titoli all'aiuto a un importo non inferiore al 40% del massimale nazionale, o regionale. E' utile segnalare che la convergenza non tiene conto del greening, che sarà uniforme già a partire dal 2014 e, presumibilmente pari a circa 100€/ha.La parte del massimale rimasta dall'applicazione del paragrafo 2 è utilizzata per aumentare il valore dei titoli all'aiuto nei casi in cui il valore complessivo dei diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore nell'ambito del regime di pagamento di base, calcolato in applicazione del paragrafo 2, sia inferiore al valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013. Questa disposizione è inserita per non penalizzare l'agricoltore che alla data del 31/12/2013 possedeva diritti all'aiuto ma non aveva potuto attivarli; in ogni caso, gli agricoltori non possono ricevere un valore dei titoli più alto di quello che avevano precedentemente. Al più tardi, a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un dato Stato membro, o in caso di applicazione dell'articolo 20, di una data regione, dovranno avere un valore unitario uniforme. Il finanziamento del regime di pagamento di base è disciplinato dall'articolo 33 della Proposta: gli Stati membri applicano il pagamento di base a livello nazionale, o in caso di applicazione dell' articolo 20, a livello regionale, utilizzando il 30% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

 
 
 

Simona Romeo Lironcurti

 
 

PianetaPSR numero - 8 marzo 2012