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ETICHETTE

Operazione trasparenza per i succhi di frutta

La nuova direttiva comunitaria prevede l'obbligo di elencare tutti i frutti utilizzati, vietata l'aggiunta di zuccheri - La normativa si applica anche ai prodotti di importazione

A 10 anni di distanza dalla Direttiva 2001/112/CE, con la procedura di Codecisione la Commissione Europea ed il Parlamento Europeo hanno dato luogo ad una revisione, dopo quella del 2009, alla normativa relativa ai succhi e nettari di frutta.  Difatti, in data 8 marzo 2012, il Consiglio Giustizia e Affari Interni ha approvato un testo di compromesso per favorire l'allineamento della Direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta con gli standard alimentari internazionali del Codex Alimentarius, in seguito ad un accordo in prima lettura con il Parlamento Europeo. La nuova Direttiva entrerà in vigore al più tardi all'inizio di giugno, quando verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e gli Stati membri avranno a disposizione 18 mesi per trasporre la direttiva nelle normative nazionali e per applicare le nuove regole.
Secondo la nuova regolamentazione, che riforma la direttiva 112/2001 inerente le disposizioni specifiche relative alla produzione, alla composizione e all'etichettatura dei prodotti in questione, i produttori saranno obbligati ad indicare - scelta oggi facoltativa - tutti i frutti presenti in un succo, anche quelli in minima parte e precisarne la loro percentuale. Solo per il limone sarà ammessa l'assenza di menzione sulla scheda informativa del prodotto. Il tipo di frutta contenuto nel prodotto dovrà invece essere indicato nella denominazione commerciale del succo, in modo da impedire - ad esempio - che un prodotto composto da una miscela del 90% di mela e dal 10% di succo di fragola venga etichettato come succo di fragola (dovrà essere invece necessariamente essere commercializzato con la denominazione "mela e succo di fragola"). Nel caso invece che il succo di frutta sia stato prodotto utilizzando tre o più tipi di frutta, si dovrà mettere in etichetta l'indicazione generica "succo misto".
Un altro sostanziale cambiamento è il divieto dell'aggiunta di zuccheri, coloranti e aromi; tema questo a cui una certa fetta di consumatori - diabetici, neo genitori e persone a dieta - presta particolare attenzione. I succhi di frutta non potranno più contenere zuccheri aggiunti o edulcoranti e l'utilizzo in etichetta della dicitura "senza zuccheri aggiunti" non sarà più consentito, ma per un periodo di tre anni gli operatori potranno utilizzare una dicitura dove viene indicato che da una certa data in poi i succhi di frutta non conterranno più zuccheri aggiunti. Per evitare confusione nei consumatori e per tutelare le persone affette da diabete, i nettari contenenti dolcificanti artificiali non potranno utilizzare in etichetta l'indicazione "senza zuccheri aggiunti". Anche il pomodoro entrerà nella lista dei frutti utilizzabili nella produzione di succhi. Si affronta così anche il problema dell'asimmetria informativa a svantaggio dei consumatori imponendo una più chiara definizione tra "succhi" e "nettari" in base al contenuto di dolcificanti addizionati come la saccarina. La priorità è offrire ai consumatori informazioni accurate, in modo che sappiano cosa stanno comprando.
Un'altra proposta di legge volge l'attenzione anche sulla categoria merceologica analoga a quella dei succhi: le bevande analcoliche a base di frutta. Infatti, mentre succhi di frutta e nettari devono contenere rispettivamente il 100% ed una percentuale che va dal 25 al 55% di frutta, nelle bevande analcoliche sono oggi tollerate quantità minime molto più basse - solo il 12%. La proposta mira ad alzare questa percentuale almeno fino al 20%, per una maggiore tutela della salute del consumatore, un innalzamento della qualità delle bibite ed un vantaggio economico per l'agricoltura.
È stato pertanto, necessario, che tali norme venissero adeguate al progresso tecnico e tenessero conto dello sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del Codex relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005), adottata dalla Commissione del Codex Alimentarius in occasione della sua ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 9 luglio 2005, e del Codice di buone pratiche della Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN). La norma del Codex sopra menzionata stabiliva in particolare fattori di qualità e requisiti in materia di etichettatura per i succhi di frutta e prodotti analoghi. In particolare, i valori Brix, che designano il contenuto di sostanze allo stato solido dissolte in un liquido, vengono allineati ai livelli del Codex Alimentarius per quattro succhi di frutta (ribes nero, guaiava, mango e frutto della passione).
Il Codice di buone pratiche dell'AIJN ha inoltre stabilito fattori di qualità per i succhi di frutta ottenuti da succo concentrato e viene utilizzato, a livello internazionale, come norma di riferimento per l'autoregolamentazione nell'industria dei succhi di frutta.
Le nuove norme saranno applicate a tutti i succhi di frutta commercializzati nell'UE, indipendentemente dalla loro origine. Questo garantirà un trattamento paritario tra i succhi di frutta prodotti nell'UE e quelli importati dai Paesi terzi.

 
 
 

Gianluca Cicchiello

 
 

PianetaPSR numero 10 maggio 2012