PianetaPSR
ENERGIE RINNOVABILI/2

Biocarburanti, la sostenibilità va certificata

Un decreto interministeriale ha recepito la normativa Ue con un Sistema nazionale di certificazione e di tracciabilità - Interessata anche l'energia elettrica ottenuta da bioliquidi

Un'altra novità nel settore delle agro energie riguarda il settore dei biocarburanti per adeguare la normativa italiana ., in particolare sulla loro sostenibilità. I ministri dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico e delle Politiche Agricole hanno infatti firmato il decreto interministeriale che istituisce il Sistema di certificazione nazionale della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi (Decreto Ministeriale 23 gennaio 2012, G.U. n. 31 del 7 febbraio 2012), attuativo del D.Lgs 55/2011.
Tali disposizioni sono coerenti a una serie di disposizioni del nostro ordinamento di derivazione europea. L'Ue, infatti, ha fissato criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Con varie direttive - in particolare quella del 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Bruxelles ha stabilito un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Ha fissato obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Ha dettato norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonché all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili.
Il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2012 stabilisce: le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi; le procedure di adesione al Sistema; le procedure per la verifica degli obblighi di informazione nei confronti del Ministero dell'Ambiente; le disposizioni che gli operatori e i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del "sistema di equilibrio di massa" (metodo utilizzato per assicurare la rintracciabilità lungo la catena di consegna dei biocarburanti e bioliquidi).
Il sistema di certificazione non interessa soltanto il settore dei trasporti, ma anche quello della produzione di energia elettrica e/o termica ottenuta dai bioliquidi, cioè i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa, come l'olio vegetale e il biodiesel.
Il Sistema nazionale di certificazione è costituito da: l'organismo di accreditamento,  che accredita gli organismi di certificazione per lo specifico schema di certificazione (previsto dallo stesso decreto); dagli organismi di certificazione in possesso dell'accreditamento,  i quali effettuano la verifica indipendente delle informazioni presentate dagli operatori economici e rilasciano il certificato di conformità dell'azienda; dagli operatori economici,  che si sottopongono a verifiche da parte degli organismi di certificazione e che adottano un sistema di rintracciabilità basato sull'equilibrio di massa che assicuri la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna.
Le norme transitorie, contenute nell'art. 13, prevedono la sostenibilità delle partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte nel 2011 o nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2011 che sono cedute al fornitore o all'utilizzatore entro il 31 agosto 2012, purché l'operatore economico dimostri al fornitore o all'utilizzatore di essere in possesso del certificato di conformità dell'azienda rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione o di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto (entro il 31 agosto 2012).
L' articolo 33, comma 7, del Decreto legislativo 28/2011 prevede il rilascio di un certificato di immissione in consumo di una quantità di biocarburanti pari a 9 Giga-calorie, che sono riconosciute in caso di produzione in Stati Ue e utilizzo di materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nei medesimi Stati e in caso di immissione in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%.

 

 
Annalisa Angeloni

 
 
 

PianetaPSR numero 10 - maggio 2012