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AGRICOLTURA & AMBIENTE

Fitofarmaci, tracciato il percorso per un uso sostenibile

Pubblicata la bozza del Piano d'Azione Nazionale, ora parte la Consultazione pubblica - Le tappe e gli adempimenti per tagliare il traguardo finale, con un occhio alla nuova Pac

E' stata pubblicata sul sito del Mipaaf e su quello della Rete Rurale Nazionale la bozza di Piano d'Azione Nazionale, redatta ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2012. Il documento finale che sarà approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della salute, nonché d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sarà definito anche sulla base delle osservazioni che perverranno da parte degli stakeholders, entro il 31 dicembre 2012 ( vedi qui ).

Si ricorda che l'intero impianto della norma comunitaria, prevedendo un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, finalizzato alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, coinvolge necessariamente anche aspetti di natura economica, nella misura in cui incide nei processi produttivi degli operatori (agricoli e non) nei confronti dei quali hanno valenza le misure programmate.
La bozza di Piano prevede una serie di interventi, suddivisi come specificato di seguito:

  • Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti
  • Informazione e sensibilizzazione
  • Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei Prodotti Fitosanitari
  • Irrorazione aerea
  • Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette)
  • Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze
  • Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (strategie fitosanitarie sostenibili)

Dalla lettura del testo si colgono due elementi caratterizzanti l'intera struttura del Piano. Il primo riguarda l'armonizzazione delle misure attuative con le politiche di sviluppo rurale, la condizionalità ed i provvedimenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, con l'obiettivo di limitare l'impatto economico sulle aziende agricole derivante dal rispetto delle misure stesse. Ed è per questo motivo che l'ulteriore perfezionamento di talune misure viene rinviata e subordinata alla definizione degli obiettivi e delle relative risorse finanziarie recate dalla nuova programmazione della Politica agricola comune post 2013.
Al riguardo, un ruolo determinate lo assume il Consiglio Tecnico Scientifico, così come definito dall'articolo 5 del decreto legislativo 150/2012, che avrà il compito di supportare le Amministrazioni centrali e le stesse Regioni nella definizione delle misure attuative del PAN.
Il secondo elemento attiene al coinvolgimento delle Regioni e degli altri Enti territoriali interessati nella definizione delle specifiche azioni da porre in essere. Infatti, in molti settori di interesse del PAN è previsto che le Amministrazioni centrali (con il supporto del Consiglio) traccino linee guida, sulla base delle quali le Regioni e le Province autonome individuano idonee misure di intervento a livello territoriale.
Di seguito si riportano, in sintesi, i principali elementi programmatici contenuti nella bozza di PAN.

 

Formazione - Come previsto dal decreto legislativo n. 150/2012, a decorrere dal 26 novembre 2013 è istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti. Il sistema riguarda sia la formazione di base che l'aggiornamento periodico.
Il rilascio dei relativi certificati di abilitazione è a carico delle Regioni, previa frequenza degli interessati a specifici corsi di formazione e successiva valutazione. E' precisato che tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso (salvo determinate categorie di soggetti), sono tenuti a partecipare ai rispettivi corsi di formazione della durata di 25 ore e al superamento dell'esame di abilitazione.
I certificati, obbligatori a partire dal 26 novembre 2015, sono validi per cinque anni e alla scadenza vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.
Il Piano non definisce i soggetti autorizzati a svolgere l'attività formativa, prevedendo che la stessa venga realizzata dalle Autorità competenti, oppure affidata agli Organismi accreditati dalle Regioni e Province autonome per la formazione in agricoltura.
Per quanto attiene, in particolare alla consulenza, il possesso del relativo certificato di abilitazione costituisce un requisito obbligatorio per lo svolgimento della relativa attività.
In taluni specifici casi è previsto, comunque, che le Regioni e le Province autonome possano rilasciare il certificato di abilitazione all'attività di consulente, senza l'obbligo di frequenza al corso di formazione.
I corsi di aggiornamento per i distributori ed i consulenti possono essere realizzati ricorrendo anche a modalità FAD/E-learning, seguite da un tutor che ne attesti la veridicità e validità.

Controllo delle attrezzature - Entro il 26 novembre 2016 è previsto che tutte le attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari (fatta eccezione per alcune meno significative) debbano essere sottoposte al controllo funzionale da effettuare presso Centri Prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome.
Oltre al controllo funzionale periodico, gli utilizzatori professionali devono effettuare la regolazione in azienda delle stesse attrezzature, impiegando strumenti in dotazione alla macchina irroratrice, quando presenti, e seguendo le indicazioni riportate sul libretto d'uso e manutenzione in modo da garantire la distribuzione della corretta quantità di miscela fitoiatrica.
E' possibile, poi, effettuare una regolazione (volontaria) strumentale della macchina irroratrice presso i Centri Prova autorizzati. Tale attività dovrebbe trovare supporto all'interno degli strumenti di sostegno finanziario della nuova Pac.

Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari nelle aree Natura 2000 e nella aree naturali protette. Il Piano traccia il percorso attraverso il quale le Regioni e Province autonome e, ove pertinente, in accordo con gli Enti gestori, individuano entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, specifiche misure vincolanti, in conformità alle linee guida che i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'Ambiente e della Salute, su proposta del Consiglio Tecnico Scientifico, adottano entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano stesso.
Le linee guida e le conseguenti misure dovranno tener conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici.
Anche per quanto riguarda le misure volontarie e di accompagnamento è previsto che entro 18 mesi dall'entrata in vigore del PAN, debbano essere predisposte apposite linee guida. In particolare, per quanto concerne l'ambiente acquatico sarà direttamente il Consiglio a predisporre le linee guida per l'individuazione di misure di mitigazione del rischio, in grado di ridurre la deriva, il ruscellamento e il drenaggio. Per la tutela delle aree protette, invece, l'adozione di linee guida è a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Consiglio.
Sulla base di esse, le Regioni e le Province autonome possono prevedere opportuni strumenti per incentivare, nell'ambito della Politica agricola comune, l'applicazione di tecniche e pratiche, volte alla protezione dell'ambiente acquatico ed alla tutela delle aree protette.
Tra le misure volontarie e di accompagnamento per le aree protette la bozza di PAN prevede che nell'ambito delle misure di sviluppo rurale siano individuati appositi criteri di selezione per favorire, all'interno di ciascuna area, il finanziamento delle tecniche di difesa proprie del metodo di produzione biologico con le relative strategie di difesa fitosanitaria a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, nonché di quelle relative alla produzione integrata volontaria.

 

Misure per la riduzione e/o eliminazione dei prodotti fitosanitari lungo le linee ferroviarie e lungo le strade. Fatta eccezione per alcune misure che diventano obbligatorie con l'entrata in vigore del Piano, è previsto che i tre Ministeri, entro 2 anni, adottino criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari. Nella definizione di tali criteri sono coinvolte le altre Amministrazioni competenti e le parti interessate.

Misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili - Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica il Piano prevede il divieto di effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali, durante la fase fenologica della fioritura, l'obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la data e l'ora del trattamento, la sua finalità e la durata del divieto di accesso all'area trattata.
In ambiente urbano, le Autorità locali competenti dovranno predisporre un piano per la gestione della flora infestante che individui le aree (parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno dei plessi scolastici, parchi giochi per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, ecc.) dove il mezzo chimico è vietato e sostituito con metodi alternativi. Sono consentite deroghe per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi o che determinano problemi all'incolumità pubblica.
E' prevista anche una forte limitazione dell'uso dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, acaricida o insetticida.

Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze. L'allegato VI del Piano individua una serie di obblighi che devono essere rispettati dagli utilizzatori di prodotti fitosanitari per una corretta attività di manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e per il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze.
Talune azioni, di tipo volontario, riportate nella parte B dello stesso allegato, possono trovare finanziamento nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

La difesa integrata obbligatoria. La direttiva 2009/128/CE prevede che l'uso dei prodotti fitosanitari sia consentito nell'ambito di una difesa integrata delle colture che è obbligatoria da parte delle aziende agricole. Al riguardo la bozza di PAN prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Consiglio, definisca le azioni e i supporti per la difesa integrata obbligatoria, attraverso l'emanazione di apposite linee guida nazionali.
In tale ambito verranno definiti, in accordo con le Regioni e le Province autonome, i requisiti minimi delle Reti di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni a cui le aziende agricole devono avere accesso.
Dette Reti possono essere messe a disposizione dalle Regioni/Province autonome ovvero realizzate da organismi privati.
L'azienda agricola ha l'obbligo, tra gli altri, di aderire ad una delle reti presenti sul territorio. Ove la rete non sia istituita, ai fini del predetto monitoraggio le Regioni e Province autonome renderanno disponibile un apposito servizio di consulenza, nell'ambito degli strumenti della PAC.

 
 
 

Pasquale Falzarano - Costanzo Massari

 
 
 

PianetaPSR numero 15 - novembre 2012