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Pacchetto Qualità

Al via il restyling delle denominazioni d'origine

Approvate ufficialmente le misure Ue volte a salvaguardare il valore dei prodotti e i marchi Dop, Igp e Igt - Semplificate le procedure per la certificazione, più poteri ai Consorzi di tutela.

Dopo circa un anno di negoziati, l'Assemblea Plenaria del Parlamento Europeo ha approvato il nuovo regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli: si tratta del cosiddetto "Pacchetto qualità", adottato ora formalmente anche dal Consiglio dei ministri Ue.
Tra le principali novità vi sono innanzitutto la semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle certificazioni di qualità, il rafforzamento del ruolo attribuito ai Consorzi di tutela, nonché la modifica dell'Allegato comprendente le tipologie produttive possibile oggetto di certificazione.
La nuova procedura prevede che la domanda di registrazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, comprenda almeno: a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare; b) il disciplinare; c) un documento unico. In particolare, quest'ultimo, deve contenere le seguenti indicazioni:
1) gli elementi principali del disciplinare: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili all'imballaggio e all'etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;
2) la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica; a seconda dei casi vanno indicati gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica il legame.
La domanda dovrà contenere, inoltre, la prova che il nome del prodotto è protetto nel suo paese di origine[1].
Le domande di registrazione di nomi nell'ambito dei regimi di qualità possono essere presentate solo da gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome.
Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente.
Nel corso dell'esame, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda.
Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga soddisfatte tutte le condizioni prescritte, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda.
L'esame da parte della Commissione della domanda deve  essere effettuato entro un termine di sei mesi. Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo. Infine, la Commissione renderà pubblici, almeno ogni mese, l'elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione.
Tempi più stringenti anche per la procedura di opposizione. Infatti entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le Autorità di uno Stato membro o di un Paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un Paese terzo possono presentare alla Commissione una notifica di opposizione.
Ulteriori novità riguardano la modifica di un disciplinare. Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica di un disciplinare descrivendone le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.
Occorre distinguerein primis se la modifica comporti modifiche sostanziali o meno del disciplinare, poiché la procedura da adottare sarà differenziata. Pertanto, se le modifiche proposte non sono considerate "minori", la Commissione procederà con la medesima procedura di registrazione della domanda, rectius di modifica del disciplinare. Se invece trattasi di modifica minore approva o respinge la domanda autonomamente.
Affinché una modifica sia considerata minore, essa non:
a) si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;
b) altera il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico o il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine;
c) include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto;
d) riguarda la zona geografica delimitata.
É stata, inoltre, prevista anche la creazione di un registro, aggiornato e accessibile al pubblico, delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette riconosciute.
Possono così essere iscritte nel registro le indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell'Unione in base a un accordo internazionale del quale l'Unione è parte contraente.
Potranno, inoltre, figurare nell'etichettatura le riproduzioni della zona di origine geografica e riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e/o alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica.
Per quanto riguarda le modifiche che riguardano la tutela dalle usurpazioni, imitazioni ed evocazioni dei prodotti di qualità, gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, prodotte o commercializzate in tale Stato Membro[2].
A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro. In tal modo, tutti gli Stati membri sono ora obbligati a contrastare le contraffazioni dei prodotti tutelati con indicazione geografica di un altro paese.
Sono previste regole anche per le Specialità tradizionali garantite (STG) che permetteranno di riconoscere prodotti tradizionali sul mercato da almeno 30 anni (anziché 50 chiesti dalla Commissione).
Questo per fermare la possibile invasione di finte o discutibili STG che avrebbero potuto rendere il marchio poco più di una scatola vuota agli occhi dei consumatori.
Potranno ottenere la STG anche le ricette e non solo i metodi di produzione.
Nasce, infine, una nuova etichetta specifica per prodotti di montagna, mentre quella dedicata alle isole dovrebbe essere introdotta a 12 mesi dall'entrata in vigore del Pacchetto Qualità, insieme al nuovo schema per agricoltura locale e vendita diretta.
Altra novità è il rafforzamento del ruolo dei produttori: i consorzi di produttori, trasformatori e produttori-trasformatori avranno maggiori possibilità di proteggere le loro specialità dalla contraffazione e persino di adottare misure dirette per tutelare i nomi commerciali e la reputazione dei prodotti tutelati.
Nello specifico, questi ultimi potranno contribuire a garantire che la qualità, la notorietà e l'autenticità dei propri prodotti sia garantita sul mercato monitorando l'uso del nome negli scambi commerciali e, se necessario, informando le autorità competenti o qualsiasi altra autorità competente; adottare provvedimenti intesi a garantire una protezione giuridica adeguata della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta e dei diritti di proprietà intellettuale ad esse direttamente collegati; sviluppare attività di informazione e di promozione; sviluppare attività miranti a garantire la conformità dei prodotti al loro disciplinare; adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure che sono o rischiano di essere svalorizzanti per l'immagine dei prodotti.
Si segnala infine l'inserimento della cioccolata tra i prodotti di qualità e l'introduzione tra le indicazioni facoltative di qualità, del "prodotto dell'agricoltura di montagna" riferendosi a quei prodotti le cui materie prime agricole provengono dalle zone di montagna e/o sono trasformati con un trattamento che si svolge anche nelle zone di montagna, nonché la possibilità di indicare i "marchi di area" in etichetta.
Unico rammarico della Commissione Agricoltura, la non adesione del Consiglio alla richiesta del Parlamento di estendere la programmazione produttiva del settore lattiero-caseario agli altri prodotti di qualità certificata.

[1]Sul punto v.Alberto Germanò - Eva Rook Basile, Manuale di diritto agrario comunitario, Giappichelli, 2008, p.239 e ss.
[2]V. L. Costato, Compendio di diritto alimentare, Cedam, 2007, p.201 e ss.

 
 
 

Gianluca Cicchiello

PianetaPSR numero 15 - novembre 2012