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CIRCOLARE AGEA

Tabacco, così l'aiuto specifico per il raccolto 2013

Emanata da Agea la circolare con le disposizioni applicative derivanti dall'articolo 68 del regolamento Ue 73/2009: gli adempimenti e il calendario delle scadenze per i diversi segmenti della filiera

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, con provvedimento n. ACIU.2013.256 del 12 marzo 2013, ha emanato le disposizioni applicative, derivanti dall'articolo 68 del reg. (CE) n. 73/2009 e dal decreto del Mi.P.A.A.F. del 29 luglio 2009, relative al sostegno specifico per il tabacco - raccolto 2013.   Il provvedimento abbraccia tutte le fasi del procedimento tecnico/amministrativo, definendo le regole relative all'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo finalizzato al conseguimento del sostegno specifico.

Le principali novità contenute nella nuova circolare:
 
Ø  riconoscimento delle Associazioni e delle Unioni ammesse alla contrattazione entro il 30 aprile
Ø  richiesta di riconoscimento come impresa di prima trasformazione entro il 15 aprile
Ø  rilascio certificato alle nuove/conferma alle vecchie Aziende entro il 24 aprile
Ø  termine ultimo per la stipula dei contratti tra Imprese ed Unioni/associazioni fissato al 15 giugno
 
 

In particolare la circolare stabilisce le modalità operative in materia di:

  • riconoscimento delle Associazioni di produttori
  • riconoscimento delle imprese di prima trasformazione del tabacco
  • fascicolo aziendale
  • contrattazione
  • consegne
  • contratti e consegne del tabacco proveniente da paese comunitario

Il provvedimento, infine, definisce le regole per il pagamento dell'aiuto e per lo svolgimento dei controlli amministrativi e tecnico-oggettivi.
Soggetti coinvolti 
I soggetti coinvolti nella filiera finalizzata al pagamento del sostegno sono le Associazioni di produttori riconosciute, le Unioni di categoria, le Imprese di prima trasformazione riconosciute e quelle di manifattura (e relative società affiliate).
Le Associazioni ed Unioni ammesse alla contrattazione devono essere riconosciute dalle Autorità competenti entro il 30 aprile ed il relativo attestato deve essere trasmesso all'Organismo Pagatore (di seguito OP) entro il 7 maggio. L'OP, inoltre, provvederà a richiedere alle autorità competenti se le Associazione/Unioni riconosciute negli anni precedenti abbiano mantenuto, o meno, i requisiti.
Il riconoscimento delle Imprese di prima trasformazione è effettuato dall'OP territorialmente competente in base alla sede legale dell'impresa, della manifattura o della società affiliata. Ai fini del riconoscimento l'Impresa deve possedere, almeno fino al 31 dicembre 2014, uno stabilimento di trasformazione che comprenda specifici macchinari adeguati al gruppo di varietà del tabacco da trasformare ed una struttura societaria che preveda determinate figure professionali. Il provvedimento stabilisce, inoltre, l'obbligo di trasformazione nel territorio italiano. Qualora l'impresa possegga magazzini con capacità di stoccaggio insufficiente, è tenuta ad indicare i magazzini di deposito dove intende effettuare la prima trasformazione e trasmettere all'OP specifici documenti, dettagliati nel provvedimento.
Qualora l'impresa desideri che la consegna del tabacco venga effettuata presso un centro d'acquisto, può richiederne il riconoscimento inoltrando all'OP competente la richiesta di apertura del centro di acquisto almeno 30 giorni prima dell'inizio delle consegne. Al ricevimento dell'istanza di apertura del centro, l'OP è tenuto a disporre una verifica tecnica tesa ad assicurare il rispetto di determinati parametri, con particolare riferimento sia alla distanza tra il centro stesso ed il magazzino di trasformazione che al possesso di attrezzature idonee alla presa in carico del tabacco ricevuto.
Al fine di ottenere il certificato per il raccolto 2013 (ed anni successivi), l'impresa, la manifattura o la società affiliata dovrà inviare la richiesta all'OP entro e non oltre il 15 aprile. Le imprese già in possesso di riconoscimento per l'anno 2012 dovranno comunque far pervenire all'OP una autocertificazione che attesti le eventuali modifiche apportate a quanto precedentemente dichiarato.
L'OP competente rilascia alle nuove imprese il certificato di riconoscimento entro il 24 aprile e, entro la medesima data, conferma il riconoscimento alle imprese per le quali non risultano variazioni rispetto a quanto comunicato per il raccolto 2012.
Il provvedimento precisa inoltre il termine per il pagamento del tabacco acquistato dalle associazioni di produttori contraenti, che non può superare i 30 giorni dall'avvenuta consegna.
Il produttore di tabacco
Il produttore di tabacco è tenuto ad aggiornare e validare il proprio fascicolo aziendale, in quanto l'Associazione di produttori di tabacco può utilizzare nella contrattazione esclusivamente le informazioni delle particelle catastali, con superfici coltivate a tabacco, inserite nel fascicolo come superficie seminabile.
Il contratto di coltivazione, tra un'impresa o una manifattura o una società affiliata ed un'associazione o Unione, dovrà contenere un quantitativo non inferiore a Kg. 500.000 e dovrà obbligatoriamente essere stipulato entro il 15 giugno. Il mancato rispetto di tale termine determina la nullità del contratto stesso ai fini del diritto al pagamento dell'aiuto.
Il provvedimento contiene poi tutti i requisiti minimi previsti per ciascun gruppo varietale ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, oltre alle tipologie di contratto che è possibile stipulare tra i soggetti interessati. Detti contratti dovranno essere consegnati all'OP entro e non oltre il 27 giugno (entro il 20 giugno in forma telematica), allegando ai medesimi la documentazione che varia in funzione della tipologia del contratto stipulato. La circolare stabilisce inoltre il divieto, per i produttori che risultino associati, a stipulare contratti di coltivazione individuali con imprese di trasformazione.
Dopo l'acquisto e la consegna del tabacco, l'Associazione di produttori interessata trasmette telematicamente i dati relativi al pagamento del prezzo di acquisto. AGEA  determina gli importi spettanti e trasmette a ciascun Organismo Pagatore i dati relativi ai produttori di competenza ai fini della liquidazione delle somme, da effettuare direttamente ai beneficiari aventi diritto.
I controlli
Le attività di verifica si articolano in controlli di tipo amministrativo e tecnico-oggettivo.
I controlli di tipo amministrativo riguarderanno i produttori di tabacco (nell'ambito del SIGC), le imprese/manifatture/società affiliate nonché le Associazioni ed Unioni. I controlli tecnico aggettivi riguardano la verifica del tabacco greggio secco allo stato sciolto e sono svolti sia nei locali di cura o deposito del produttore che nei magazzini di prima trasformazione e/o nei centri di raccolta o acquisto.

Maurilio Silvestri

 
 
 

PianetaPSR numero 19 - marzo 2013