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RIFORMA PAC

I paletti Ue per la transizione tra vecchi e nuovi Psr

Approvato il regolamento con un primo gruppo di norme per evitare il rischio di testa-coda tra le due programmazioni: le misure da tenere d'occhio e le scadenze per gli ultimi impegni   

Il 12 aprile scorso è stato approvato il regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013, che modifica il regolamento 1974/2006, riguardante, principalmente, un primo gruppo di regole per la transizione degli interventi di sviluppo rurale dalla corrente programmazione alla futura.

Primo set di regole per la transizione dello sviluppo rurale verso la futura programmazione

L'approvazione della modifica del regolamento 1974/2006 è un passaggio fondamentale e molto delicato in quanto l'avvicinarsi della fine del periodo di programmazione 2007-2013 e l'avvio della nuova pone notevoli problemi di coordinamento e gestione tra le due fasi: inevitabilmente ci sarà un periodo di sovrapposizione tra i correnti interventi di sviluppo rurale e l'attuazione degli stessi nella futura programmazione.
Infatti, in base al meccanismo di funzionamento del bilancio comunitario, gli impegni sullo stesso  potranno essere assunti fino al 2013 mentre i pagamenti da parte degli Organismi pagatori potranno protrarsi fino al 31 dicembre 2015, termine ultimo stabilito per i pagamenti ai singoli beneficiari. In linea di principio, le autorità di gestione potrebbero assumere nuovi impegni nei confronti dei beneficiari finali a valere dei PSR 2007-2013 entro il 31 dicembre 2015 se parte della dotazione FEASR 2007-2013 fosse ancora a disposizione.
Tutto ciò premesso, il passaggio di testimone tra le due fasi dovrà avvenire in modo da garantire una continuità nell'attuazione della politica di sviluppo rurale senza che gli impegni che transiteranno nella nuova siano tali da pesare in modo sproporzionato sulle risorse finanziarie future così da condizionarne le strategie.
Rispetto alla precedente programmazione 2000-2006, in cui esistevano differenti regole in base alla fonte -di finanziamento (Feoga Garanzia/Feoga Orientamento) e di gestione finanziaria (regola "N¬¬+2"), le nuove regole di transizione possono, invece, essere suddivise in due categorie a seconda della base giuridica alla quale fanno riferimento.
Il primo gruppo di regole, adottate in base all'art. 91 del Reg. (CE) 1698/05 e pubblicate il 12 aprile scorso, riguarda unicamente le condizione per l'assunzione nelle annualità 2014 e 2015 degli impegni nei confronti dei beneficiari  a valere sull'attuale programmazione dei PSR 2007-2013 ("old rules - old money").
Il secondo gruppo  di regole per la transizione, invece, detta le condizioni per le quali, eventualmente, gli impegni presi nel periodo di programmazione 2007-2013 potranno essere ammissibili sulla nuova dotazione finanziaria del PSR 2014-2020 ("new rules - new money") e sarà definito con apposito atto delegato in applicazione dell'art. 95 della corrente proposta di regolamento per lo sviluppo rurale 2014-2020. L'atto delegato in questione sarà, pertanto, adottato subito dopo l'approvazione da parte del Parlamento e del Consiglio UE del regolamento dello sviluppo rurale.
Per completezza di informazione, si segnala che il 18 aprile scorso la Commissione ha presentato una proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio che detta ulteriori regole di transizione per lo sviluppo rurale per l'annualità 2014 per tenere conto del posticipo di un anno dell'entrata in vigore del futuro "greening" e della "cross-compliance". Tale terzo gruppo di regole si sovrappone alle precedenti e verranno approfondite in un ulteriore articolo ("old rules -new money?").
Tornando al primo gruppo di regole per la transizione, il principio guida della Commissione è stato quello di evitare che nelle annualità 2014 e 2015:
1) si possano assumere nuovi impegni a valere dei PSR 2007-2013 per quelle misure che nella nuova fase di programmazione saranno destinate a scomparire;
2) si possano assumere nuovi impegni a valere dei PSR 2007-2013 per quelle misure per le quali le condizioni di applicazione mutano sostanzialmente nella futura programmazione.
Coerentemente, quindi, il dispositivo legale individua le misure (cosiddetta lista negativa), per le quali non sarà possibile assumere nuovi impegni nei confronti dei beneficiari partire dal 1 gennaio 2014 ed a valere sui PSR 2007-2013: la misura 113 - "prepensionamento" e la misura 131 - "Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria", in quanto non più previste nella nuova programmazione 2014-2020 e la misura 221 - "primo imboschimento dei terreni agricoli" e la misura 223 - "imboschimento dei terreni non agricoli" in quanto misure pluriennali i cui contenuti mutano considerevolmente nella futura programmazione.

Contratti pluriennali agro-ambientali e forestali
Discorso a parte bisogna fare per i contratti pluriennali in corso riguardanti le misure agro-ambientali, forestali e benessere degli animali. Il nuovo regolamento pone come data limite per la proroga della durata dell'impegno il 31 dicembre 2014 anziché il 31 dicembre 2013 (come previsto dall'ex art. 27 del Reg. (CE) 1974/06). Questo per evitare che l'eventuale ritardo nell'approvazione dei futuri PSR possa pregiudicare l'attuazione della politica agroambientale.
L'anno 2012 fa da spartiacque per tali tipologie di impegno.
Per i contratti agro-ambientali siglati dopo il 1 gennaio 2012 , la cui durata si protrae oltre la fine del periodo di programmazione in corso, la clausola di revisione, oltre a prevedere l'adeguamento della "base line" alla "cross compliance", dispone anche il rispetto delle future regole come il "greening" (tecnicamente l'art.46 del Reg. (CE) 1974/06 prevede l'adeguamento alla nuova struttura legale).
Adeguamento piuttosto contenuto, invece, per i contratti in corso siglati prima del 2012 in quanto dovranno adattarsi esclusivamente alla nuova "base line"; nessun adattamento è previsto per i contratti riguardanti le misure forestali di lunga durata (provenienti da precedenti programmazioni).
Comunque, se il beneficiario non accetta tali modifiche alle regole può liberamente cessare la partecipazione all'aiuto senza necessità di restituire gli importi già ricevuti.

"Cut-off date" e risorse "used-up"
Al fine di agevolare la transizione alla nuova fase di programmazione è importante definire con precisione il momento in cui ci si dovrà fermare nell'assunzione di impegni sulla corrente programmazione e iniziare a siglare impegni sui futuri PSR 2014-2020.
A tal fine il regolamento detta la regola del "cut-off" che rappresenta il momento temporale a partire del quale le autorità di gestione finiscono di assumere impegni per un data misura a valere del PSR 2007-2013 e possono incominciare ad assumere impegni per la medesima misura ma a valere del PSR 2014-2020. Le autorità di gestione individuano tale momento di cut-off quando riterranno esaurite ("used-up") le risorse disponibili per la data misura/programma. Sono esenti da tale regola, oltre alle attività preparatorie per il Leader, anche l'assistenza tecnica in quanto non è considerata "in senso stretto" una misura di sviluppo rurale. Questo significa che nelle annualità 2014 e 2015 potranno essere assunti impegni per l'assistenza tecnica sia a valere dei PSR 2007-2103 (se ritenuto ancora opportuno) sia a valere dei PSR 2014-2020.
In relazione al concetto di risorse esaurite ("used-up") si evidenzia come sia il medesimo presente del Reg. (CE) 1302/2006 che disciplinò la passata transizione. In linea di principio, come evidenziato negli stessi documenti di lavoro della stessa Commissione, viene considerata una normale pratica di gestione dello Stato membro considerare all'interno dello "used-up" un montante di impegni leggermente superiori in modo tale da poter assegnare le eventuali economie e recuperi che si determinano in corso d'opera. Gli impegni rimanenti derivanti, si ribadisce, da un "very light overbooking", potranno poi, se del caso, essere onorati dal FEASR 2014-2020 in base al secondo set di regole di transizione. In breve l'autorità di gestione sarà libera di fare "overbooking" ma come sempre a proprio rischio e pericolo.

Modifiche finanziarie dei PSR
Il regolamento accresce la possibilità offerta agli Stati membri di trasferire gli importi da alcune misure per le quali non li ritiene non più necessari, ad altre che invece presentano un maggior tiraggio della spesa.
Con le vecchie regole le modifiche dei PSR potevano avvenire senza decisione se il trasferimento della quota FEASR era inferiore all'1% del budget complessivo dei PSR (articolo 9.3 del Reg. (CE) 1974/06).
La Commissione ha aumentato tale soglia al 3% dando così maggiore flessibilità e margine di rimodulazione finanziaria alle autorità di gestione che si avviano verso la chiusura dei programmi.
Le modifiche in questo senso possono essere fatte entro il 31 agosto 2015.
Molta attenzione bisogna prestare alla scadenza del 30 giugno prossimo che rappresenta invece la data ultima per le modifiche finanziarie che necessitano di una nuova decisione comunitaria (art. 7.2 del Reg. (CE) 1974/06). 
Superare tale data significherebbe non avere più possibilità di fare rimodulazione di una certa entità sul proprio piano finanziario ma solamente poter spostare risorse all'interno dello stesso asse o, al limite, da un asse all'altro entro la soglia del 3%.

Lavori preparatori per la futura programmazione
Il regolamento accresce anche l'ambito degli interventi finanziabili  tramite l'assistenza tecnica: infatti, tutte le attività preparatorie per la futura programmazione, come ad esempio la valutazione ex ante dei futuri PSR 2014-2020, i costi per la preparazione delle strategie di sviluppo locale o le attività necessarie per garantire la continuità nell'attuazione delle politiche di sviluppo rurale, potranno essere finanziate attraverso l'assistenza tecnica senza nessun problema di ammissibilità su tali tipologie di spese.
Il quadro che emerge dalle regole di transizione esaminate è molto complesso ed articolato: a seconda della tipologia di impegno, di misura ci sono regole da seguire diverse e scadenze differenti.
Sicuramente cercare di gestire al meglio questa fase di transizione permetterà di partire con il piede giusto nella nuova fase di programmazione: in questo caso vale proprio il detto "chi ben comincia è a metà dell'opera".

 
 

Luigi Ottaviani
Stefano Lafiandra

 
 
 
 

PianetaPSR numero 20 - aprile 2013