Nel corso dell'ultimo mese AGEA ha pubblicato una serie di circolari che riguardano i settori Vitivinicolo e Domanda Unica. Analizziamo, nel dettaglio, le novità contenute nei provvedimenti di recente emanazione.
Settore vitivinicolo - AGEA, con circolare n. DPMU.2013.1342 del 23 aprile 2013, ha diramato alcune disposizioni in materia di documentazione antimafia che, si ricorda, sono già in vigore a far data dal 13 febbraio 2013. Le istruzioni operative derivano dalle novità apportate dal decreto legislativo n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al Codice antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011.
Il provvedimento riguarda il settore vitivinicolo e, in particolare, le misure Assicurazione vite da vino e Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione - alcool uso industriale.
Con le modifiche apportate dal predetto decreto legislativo, sono ampliate le situazioni dalle quali è possibile desumere il tentativo di infiltrazione mafiose e sono ridefiniti i soggetti sottoposti alle verifiche antimafia tra i quali si segnalano i gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), i membri dei collegi sindacali di associazioni e società, i componenti degli organi di vigilanza, le imprese prive di sede principale o secondaria in Italia, limitatamente ai soggetti che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa.
Inoltre, l'informazione antimafia è ora obbligatoria nell'ipotesi di erogazioni comunitarie con importo pari o superiore alla soglia di 150.000 euro ed ha una validità di
un anno a decorrere dalla data di acquisizione da parte dell'Ufficio competente. Il provvedimento, inoltre, ricorda l'abrogazione dell'istituto delle informative "atipiche o supplementari". La responsabilità della valutazione degli elementi che possono supportare il rilascio dell'informazione antimafia (interdittiva o non interdittiva) spetta ora esclusivamente al Prefetto territorialmente competente.
Si ricorda infine che, in assenza dell'informazione antimafia prefettizia, il pagamento d'urgenza è subordinato al decorso del termine di 15 giorni dalla richiesta alla Prefettura territorialmente competente. Pertanto non è più necessario attendere i 45 giorni precedentemente previsti per eseguire il pagamento.
In merito a tale aspetto, con successivo provvedimento, AGEA ha sottolineato, per maggior chiarezza, che, in condizioni di ordinarietà, continua ad applicarsi il termine di 45 giorni a decorrere dalla richiesta alla Prefettura.
Pertanto, in assenza di informazione antimafia e fermo restando la richiesta inoltrata alla Prefettura competente, il pagamento può essere effettuato - sotto condizione risolutiva - in due casi:
Per le medesime misure dell'OCM Vino, AGEA, con successivo provvedimento n. DPMU.2013.1344 del 23 aprile 2013, ha pubblicato la modulistica aggiornata utile ai fini della richiesta dell'informativa antimafia, articolata in:
Sempre in tema di Vitivinicolo, ed in particolare per ciò che attiene la misura Assicurazioni del raccolto, l'Area Coordinamento di AGEA, con nota n. ACIU.2013.559 del 14 maggio 2013, ha comunicato che il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato prorogato, per il solo anno 2013, al prossimo 31 maggio.
Domanda unica - Sul fronte Domanda unica, ed a seguito dei ripetuti fenomeni piovosi che hanno colpito i territori delle Regioni Umbria e Toscana a partire dal mese di ottobre 2012, l'Area Coordinamento di AGEA, con provvedimento n. ACIU.2013.455 del 26 aprile 2013, ha autorizzato gli Organismi pagatori, in presenza di una causa di forza maggiore che abbia impedito agli agricoltori di adempiere esattamente agli obblighi previsti in materia di avvicendamento biennale delle colture art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 (mancata semina autunnale), a non recuperare l'aiuto erogato nella campagna precedente in favore delle Aziende interessate, fermo restando che non dovrà essere erogato l'aiuto per la campagna in corso.
Da ultimo, l'Area Coordinamento di AGEA, con provvedimento n. ACIU.2013.554 del 14 maggio 2013, ha precisato taluni aspetti legati al regime di pagamento unico, ed in particolare alla possibilità di trasferire titoli in presenza di debiti nel settore delle quote latte.
Con precedente circolare, AGEA aveva specificato che in presenza di un debito in capo al cedente, il trasferimento dei titoli può essere rilasciato solo se nel portafoglio titoli del produttore cedente è presente un numero di titoli il cui valore è maggiore del debito stesso. In tal caso il trasferimento dei titoli può essere consentito solo nella misura in cui il valore dei titoli rimanenti ecceda il valore del debito a copertura del debito stesso.
Con la circolare del 14 maggio, AGEA precisa che, nel caso in cui sia presente un debito in capo al soggetto cedente derivante dal settore quote latte, che detto debito sia oggetto di rateizzazione e che il produttore sia in regola con il pagamento delle rate programmate fino alla data del trasferimento, è consentito il trasferimento dei titoli a condizione che il produttore cedente presenti una garanzia fideiussoria bancaria per un valore pari a quello dei titoli trasferiti.
La garanzia fideiussoria bancaria, il cui fac-simile è allegato al provvedimento, deve avere una validità di 24 mesi in caso di trasferimento titoli eseguito nella campagna 2013 e di 12 mesi in caso di trasferimento eseguito nella campagna 2014.
Maurilio Silvestri
PianetaPSR numero 21- maggio 2013