Dopo due giorni e due notti di negoziati a Lussemburgo, seguiti da un trilogo a Bruxelles, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione per l'agricoltura hanno raggiunto un accordo politico sulla riforma della PAC 2014-2020, soggetto ad approvazione formale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
Da sottolineare il fatto che per la prima volta il processo decisionale della riforma della Politica agricola comune si é svolto in procedura di codecisione, con Parlamento e Consiglio europeo sullo stesso piano, con ben 27 Stati membri al tavolo del negoziato ed in parallelo ai negoziati sul quadro finanziario pluriennale. Ecco, in sintesi, le novitą salienti dell'accordo sui pagamenti diretti.
Pagamento di base e convergenza interna. L'accordo prevede la possibilitą di mantenere l'attuale sistema dei titoli per gli Stati con un sistema di titoli regionalizzato e la proroga del pagamento unico per superficie fino al 2020 per i nuovi Stati membri.
Per gli Stati con un modello storico dei titoli all'aiuto, tra cui l'Italia, rispetto al flat rate suggerito dalla Commissione entro il 2019, in alternativa ci sarą la possibilitą che nel 2019 si possa mantenere una differenza tra i valori dei titoli (pagamento di base) attraverso un modello di convergenza interna dei titoli basato sul concetto della convergenza esterna tra Stati membri. Ovvero, gli agricoltori con un livello di aiuti inferiore al 90% della media nazionale riceveranno un aumento di almeno 1/3 della differenza tra il valore iniziale ed il 90% della media. Gli Stati membri che applicano questo modello dovranno raggiungere nel 2019 un livello minimo del valore dei titoli pari al 60% della media nazionale, con la possibilitą di limitare le perdite tra il valore dei titoli nel 2015 e quello nel 2019 al massimo fino al 30%.
Questo é stato un grande risultato per l'Italia, per poter mantenere, seppur in modo parziale, delle differenze tra i titoli all'aiuto tra i diversi settori anche oltre il 2019.
Greening su misura per gli agricoltori. Dal 1 gennaio 2015, tutti gli agricoltori europei dovranno rispettare le norme del greening per ricevere il 30% dei pagamenti diretti o in alternativa una percentuale del titolo (pagamento di base). L'accordo prevede una generale semplificazione delle tre misure e la conferma che le aziende agricole certificate da agricoltura biologica saranno "greening per definizione"; per la cosiddetta equivalenza al greening č stata stilata una lista di misure inserite nei programmi agro-ambientali o negli schemi nazionali di certificazione ambientale.
Dalla diversificazione colturale sono escluse le aziende fino a 10 ettari di seminativo, mentre per le aziende tra i 10 e 30 ettari saranno previste due colture e almeno tre colture diverse per le aziende superiori ai 30 ettari. Interessante la deroga al greening per le aziende che hanno pił del 75% della superficie utilizzata a pascolo permanente, foraggere o riso. Riguardo l'obbligo di mantenere il pascolo permanente, la norma é stata resa pił flessibile proponendo una regola simile all'attuale condizionalitą e vincolando le superfici a pascolo permanente nelle aree NATURA 2000.
Da ultimo, almeno il 5% della superficie a seminativo dell'azienda agricola dovrą essere destinata ad aree di interesse ecologico. Tale percentuale sarą, eventualmente, innalzata a partire dal 2017 al 7%, ma solo dopo relazione d'impatto della Commissione e proposta legislativa. In analogia con la diversificazione colturale, saranno esentate le aziende con meno di 15 ettari di seminativo ed escluse dall'applicazione le colture permanenti come gli oliveti, i vigneti ed i frutteti in generale. Saranno considerate area ecologica oltre al maggese, le siepi, i terrazzamenti, i fossi, i margini dei campi, le fasce tampone, gli elementi caratteristici del paesaggio, aree afforestate e anche le colture azoto-fissatrici, come le leguminose.
Definizione dell'agricoltore attivo. Gli Stati membri avranno l'obbligo di escludere dai pagamenti diretti le societą sportive, i campi da golf, le societą immobiliari, le societą aeree e ferroviarie e di verificare che sulle superfici agricole marginali sia effettuata un attivitą agricola minima. Inoltre, gli Stati membri avranno la possibilitą di definire ulteriori criteri per l'accesso ai pagamenti diretti, come a esempio le figure professionali in agricoltura, come i coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, societą e cooperative agricole.
Premio supplementare per i primi ettari. Viene introdotta la possibilitą per gli Stati membri di utilizzare fino al 30% del proprio budget per aumentare il sostegno sui primi ettari delle aziende agricole fino al 65% del valore dei titoli per un massimo di 30 ettari per azienda.
Aiuti accoppiati. L'accordo prevede pił flessibilitą nell'utilizzo degli aiuti accoppiati, portando questa componente fino al 13% del plafond nazionale, con la possibilitą di utilizzare un ulteriore 2% per le colture proteiche, per un totale del 15%. Confermato lo schema obbligatorio per i giovani agricoltori fino a 40 anni, premiati fino ai primi 90 ettari dell'azienda agricola per i primi 5 anni d'insediamento, con un aiuto supplementare pari al 25% del valore della media individuale dei titoli o della media nazionale dei pagamenti diretti.
Lo schema semplificato per i piccoli agricoltori diventa facoltativo e viene aumentato fino a 1.250 euro il premio per beneficiario, confermando l'esenzione da greening e condizionalitą.
Rispetto al passato, in questa riforma emerge l'importanza della procedura legislativa di codecisione, che ha permesso al Parlamento europeo, grazie all'intenso lavoro della Comagri e del suo Presidente Paolo De Castro, di rendere la PAC 2015-2020 pił flessibile e applicabile per gli Stati Membri, pił generosa ed efficace per gli agricoltori rispetto alla proposta Ciolos.
I lavori delle tre Istituzioni continuano in attesa dell'approvazione del quadro finanziario pluriennale, per poter poi procedere ad una votazione formale in Comagri, in Plenaria ed in Consiglio.
Francesco Tropea
PianetaPSR numero 22 - giugno 2013