Il Consiglio Agricoltura del 24 e 25 giugno 2013 ha concluso il processo negoziale sulla riforma della Pac, coronato dall'accordo tra le tre istituzioni comunitarie: Commissione, Parlamento e Consiglio sancito nel trilogo del 27 giugno. In materia di Sviluppo rurale, la riforma introduce delle novità significative rispetto all'attuale programmazione, alcune delle quali inserite nel percorso negoziale. Vediamo le novità più rilevanti.
Agroambiente e clima. Cominciamo dal considerando 28, che nella proposta della Commissione rimanendo fuori dal testo del dispositivo si limitava a dare delle indicazioni sulle percentuali di spesa da allocare sulle misure ambientali, senza avere un carattere obbligatorio. In fase negoziale, su spinta del Parlamento il considerando è stato spostato nel testo del dispositivo, (art. 65.5a) stabilendo che almeno il 30% del contributo totale del programma di sviluppo rurale dovrà essere allocato nelle misure di investimento per finalità ambientali e climatiche (art.18), nelle misure forestali (artt. 22-27; art. 35), nelle agro-climatiche ambientali (art. 29), nell'agricoltura biologica (art. 30), nelle indennità per le aree Natura 2000 (art. 31 esclusi i pagamenti relativi alla Direttiva Quadro Acque), nelle indennità per le aree svantaggiate (artt.32-33).
La disposizione è frutto di un compromesso tra le istituzioni che, se da un lato lancia un segnale di attenzione nei confronti dell'ambiente, dall'altro tradisce lo spirito della riforma dello Sviluppo rurale, la cui impostazione dovrebbe partire dall'analisi dei fabbisogni dei territori e non da preordinate percentuali di spesa.
Continuando con i considerando, è da segnalare il (21) che in tema di diversificazione delle attività, incoraggia ad utilizzare la misura per promuovere l'imprenditoria femminile nelle aree rurali.
Art. 5 - Priorità dell'Unione
Passando alle norme, cominciamo con il tema delle priorità tematiche. Rispetto al testo della Commissione, le priorità rimangono 6, nella priorità innovazione si introduce anche il tema della produzione alimentare. L'accordo delle tre istituzioni prevede l'obbligo di inserire nei programmi di Sviluppo rurale almeno quattro priorità su sei, salvo che si tratti di programmi nazionali in Stati a programmazione regionalizzata.
Art. 6- Coerenza
E' stato eliminato l'articolo 6 in tema di demarcazione con l'OCM.
Art. 7.2 - Programmi nazionali tematici
E' offerta la possibilità agli Stati membri con programmazione regionalizzata di attuare programmi nazionali tematici (es. misure di gestione del rischio) accanto ai programmi di Sviluppo rurale regionali con carattere generalista. Le misure attuate a livello nazionale non potranno essere attivate a livello regionale. Inoltre, nell'eventuale quadro nazionale si potrà inserire una tabella finanziaria che riassuma per anno e per regione, il contributo totale del FEASR per Stato membro.
Art. 8 - Sotto-programmi tematici
Nei PSR gli Stati membri potranno includere sottoprogrammi tematici relativi a: giovani agricoltori, piccoli agricoltori, montagna, filiera corta, donne nelle aree rurali, cambiamenti climatici e biodiversità. Per i sotto programmi filiera corta, piccoli agricoltori, cambiamenti climatici e biodiversità è prevista la possibilità di aumentare il tasso di aiuto del 10%. Per gli alti temi si applica il tasso previsto dalle misure che si inseriscono nel sotto-programma.
Art. 10 - Condizionalità ex-ante
Si applicano anche allo Sviluppo rurale le condizionalità generali previste dal regolamento comune dei fondi strutturali. In aggiunta si applicheranno condizionalità specifiche per il FEASR. Rispetto alla proposta della Commissione e alla posizione del Consiglio, l'accordo è una via di mezzo. Le priorità 1 (innovazione) e 2 (competitività) non sono subordinate a condizionalità ex ante; la priorità 3 (filiere e gestione del rischio) è condizionata dall'esistenza di un piano nazionale/regionale di valutazione dei rischi; la priorità 4 (tutela e valorizzazione degli ecosistemi) è legata a due condizionalità ex ante: le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) e i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari; la priorità 5 (incoraggiare l'uso efficiente delle risorse ed un'economia a bassa emissione di carbonio) è legata all'osservanza della decisione del Parlamento sull'emissione dei gas ad effetto serra, al recepimento della direttiva sull'efficienza energetica, all'applicazione di norme per la tariffazione dell'acqua e al recepimento della direttiva sulle energie rinnovabili; infine la priorità 6 (inclusione sociale e sviluppo economico delle aree rurali) è subordinata esclusivamente alla condizione che esistano piani nazionali per le reti di accesso di nuova generazione.
Art.12 - Modifica dei programmi
Sono state introdotte delle semplificazioni rispetto al testo proposto dalla Commissione, poiché la decisione dell'istituzione comunitaria è richiesta solo per le modifiche più importanti, mentre per emendamenti del programma che determinino una modifica delle risorse destinate ad una misura che non superi il 20% della dotazione della misura e il 5% del contributo totale del Feasr l'approvazione si intende concessa se la Commissione non si esprime entro 42 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di modifica.
Artt. 15,16 - Formazione e consulenza
La novità principale sta nel fatto che le misure possono avere come beneficiari non solo gli agricoltori ma anche le piccole e medie imprese che operano nelle aree rurali.
Art. 17.2 - Promozione dei prodotti agricoli di qualità
E' stata reintrodotta la misura per le azioni di promozione dei prodotti agricoli di qualità, eliminata dalla Commissione nella propria proposta. E' possibile concedere aiuti per attività di promozione e formazione sviluppate da gruppi di produttori nel mercato interno.
Art.18.4 Investimenti per conformarsi alla normativa Ue esistente
E'stata reintrodotta la possibilità per gli agricoltori di ricevere un sostegno per realizzare investimenti atti a conformarsi alla nuova normativa Ue, divenuta obbligatoria per le aziende agricole nei 12 mesi precedenti. Ai giovani agricoltori saranno concessi 24 mesi per adeguarsi alla normativa. Tale possibilità era stata esclusa dalla proposta della Commissione, mentre nella programmazione 2007-2013 era concessa per un periodo di 36 mesi.
Artt. 22-27 Misure Forestali
E' stata ammessa la possibilità, in talune misure, di finanziare anche i soggetti pubblici.
Art. 29 - Misure agro climatiche ambientali
La baseline delle misure agro-climatiche ambientali rimane la condizionalità e il rispetto dei requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, ma potranno beneficiare di questo aiuto soltanto coloro che esercitano l'attività agricola come definita dall'art. 4.1c del regolamento dei pagamenti diretti.
Art. 36 - Cooperazione
La norma oltre a finanziare i rapporti di cooperazione tra le filiere, la costituzione di reti e cluster, l'istituzione di gruppi operativi del PEI (partenariato europeo per l'innovazione), potrà finanziare anche i progetti dei gruppo operativi.
Art. 46 - Ammissibilità degli investimenti
E' stato ripristinato l'obbligo (già previsto dal testo della Commissione) di una specifica valutazione ambientale per tutti gli investimenti con probabile effetto ambientale negativo.
Art. 46.3 - Investimenti irrigui
Per investire nell'implementazione di infrastrutture irrigue esistenti è necessario dimostrare, con un'appropriata analisi, che ci sarà un risparmio potenziale di acqua dal 5% al 25%.
Art. 49 - Criteri di selezione dei progetti
Viene sancito l'obbligo di applicare criteri di selezione nella scelta dei progetti per tutte le misure dello Sviluppo rurale con l'eccezione delle misure agro-climatico ambientali, l'agricoltura biologica, le indennità connesse con Natura 2000 e la direttiva quadro acque, le indennità per le aree svantaggiate, il benessere animale, i servizi silvo-climatici ambientali e la gestione del rischio.
Art. 73a - Autorità di gestione
In analogia a quanto previsto per gli organismi pagatori, nei Paesi a programmazione regionalizzata è possibile prevedete un Organismo di coordinamento delle Autorità di gestione per assicurare coerenza nella gestione dei fondi e prevedere un legame tra la Commissione e le autorità di gestione.
Art. 89 - Aiuti di Stato
E' stata modificata la norma relativa ai finanziamenti nazionali aggiuntivi introducendo una semplificazione in merito alle relative notifiche.
Infine, nell'accordo tra le tre istituzioni è stato concordato di riservare alcune misure soltanto agli agricoltori attivi, come definiti nel regolamento dei pagamenti diretti. La lista di misure riservata agli agricoltori attivi comprende 1) schemi di qualità (art.17); 2) giovani agricoltori (art. 20); 3) agricoltura biologica (art.30); 4) zone svantaggiate (art. 32); 5) benessere animale (art. 34); 6) gestione del rischio (art. 37).
Complessivamente il testo finale è un buon testo che ha recepito gran parte delle richieste dell'Italia. I testi consolidati non sono ancora disponibili. Con la chiusura del negoziato sulla riforma della PAC, cui ha fatto seguito l'accordo sul quadro finanziario pluriennale, gli Stati membri devono ora accelerare la tabella di marcia per presentare l'accordo di partenariato e i programmi in modo da partire senza ritardi e rendere immediatamente disponibili le risorse per il prossimo periodo di programmazione.
Graziella Romito
PianetaPSR numero 22 - giugno 2013