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RIFORMA PAC/2

Il ventaglio delle scelte che dovrà fare l'Italia

Definizione dell'agricoltore attivo e tetto massimo degli aiuti, giovani e flessibilità dei fondi tra i due pilastri: le principali decisioni per adattare le nuove misure ai singoli partner europei

L'accordo dello scorso 25 giugno sulla nuova Pac si caratterizza, rispetto alle proposte iniziali della Commissione, per una notevole flessibilità a favore degli Stati membri nel momento in cui si troveranno ad affrontare scelte nazionali. Scelte che saranno cruciali al fine di impostare i nuovi regolamenti in modo aderente alle necessità nazionali, e che dovranno quindi essere supportate da una forte concertazione tra organizzazioni, regioni e Parlamento.
Come ha infatti ricordato il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, durante l'incontro organizzato da Agrinsieme, è necessario utilizzare al meglio la Politica agricola comune, perché rappresenta un'occasione che l'Italia non può perdere per il futuro non solo del comparto, ma di tutto il Paese.
Tra i nuovi regolamenti Pac, quello che segna il cambiamento più radicale rispetto al sistema attuale, è sicuramente quello che disciplinerà i pagamenti diretti. Esso contiene una serie importante di novità (Pagamenti diretti "à la carte")
- tra le quali la convergenza interna, il greening e la definizione di agricoltore attivo - nelle quali un ruolo fondamentale sarà assunto dal singolo Stato membro, alla luce delle ampie possibilità di scelta lasciate aperte dal regolamento.
Ricordando che il regolamento sui pagamenti diretti entrerà in vigore il 1 gennaio 2015 e che per il 2014 si continuerà con l'attuale regime di pagamento unico con un massimale leggermente ritoccato, ci soffermeremo ora su quali punti si concretizza la flessibilità per lo Stato membro; una rassegna delle principali scelte che anche l'Italia dovrà affrontare nell'arco di un anno, tenendo conto che la maggior parte di esse dovrà essere adottata entro l'1agosto 2014.
Agricoltore attivo: sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, lo Stato membro può ampliare la black list dei soggetti che non possono essere considerati agricoltori attivi e decidere di non considerare agricoltori attivi coloro i quali la cui attività agricola rappresenta una parte insignificante della loro attività economica complessiva e/o la cui attività principale od obiettivo societario non consiste nell'attività agricola.
Comunque, lo Stato membro considera agricoltori attivi coloro i quali percepiscono pagamenti diretti inferiori a 5.000 euro, sempre che essi svolgano l'attività minima agricola. La soglia può essere stabilita dallo Stato Membro, sempre che essa sia inferiore a 5.000 euro.
Riduzione progressiva e capping: lo Stato membro deve prevedere due scaglioni di pagamenti a cui applicare la riduzione (da 150.000 a 300.000 euro ed oltre 300.000 euro).
Tuttavia, esso può decidere di suddividerli ulteriormente e stabilirne le relative percentuali di riduzione, progressivamente crescenti e che possono arrivare al 100%. Di fatto, il capping diventa facoltativo.
Lo Stato membro può decidere di escludere dal calcolo dell'ammontare oggetto di riduzione le spese relative ai salari legati all'attività agricola, incluse le tasse ed i contributi previdenziali.
Gli Stati membri che applicano il pagamento redistributivo e che utilizzano una certa percentuale (da stabilire) del massimale nazionale possono decidere di non applicare la riduzione progressiva ed il capping.
Flessibilità fra pilastri: lo Stato membro può decidere di trasferire risorse dai pagamenti diretti al II Pilastro. Entro il 31 dicembre 2013 lo Stato membro deve comunicare alla Commissione la percentuale di massimale nazionale da trasferire al II Pilastro. Tale percentuale non può andare oltre il 15% del massimale annuale stabilito all'Allegato II e può variare negli anni. La stessa percentuale di risorse può essere trasferita dal II Pilastro ai pagamenti diretti con le medesime modalità. In tale ipotesi non è possibile rivedere una modifica al rialzo. Lo Stato membro può decidere di rendere disponibili tali risorse dal 2015 attraverso una comunicazione alla Commissione entro l'1 agosto 2014. Dal 2018, con comunicazione entro il 1 agosto 2017, è possibile modificare la percentuale di trasferimento delle risorse. Tale modifica non può essere al ribasso.
Regionalizzazione: lo Stato membro può decidere, entro il 31 luglio 2014, di applicare il pagamento di base a livello regionale, definendo le regioni sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
Prima assegnazione dei titoli: i diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che sono considerati attivi in base all'articolo 9 (agricoltore attivo) e che hanno ricevuto pagamenti diretti per l'anno di domanda 2013.
In aggiunta lo Stato membro può decidere di assegnare diritti all'aiuto a coloro i quali:

  • nel 2013 non hanno presentato domanda e producevano frutta, ortaggi, patate da consumo e da seme e piante ornamentali, e che destinavano a tali produzioni un'area minima espressa in ettari e/o che hanno coltivato vigneto;
  • nel 2014 hanno ricevuto diritti all'aiuto dalla riserva nazionale;
  • non hanno mai posseduto titoli all'aiuto e dimostrano che al 15 maggio 2013 svolgevano un'attività agricola. Per questa categoria di agricoltori, lo SM può aggiungere criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori.

Gli Stati Membri possono comunque applicare delle limitazioni al numero di diritti all'aiuto da assegnare.
Tali scelte vanno notificate alla Commissione entro il 1 agosto 2014.
Valore dei diritti all'aiuto e convergenza: lo Stato membro può differenziare il valore dei diritti all'aiuto a partire dal 2015 e per ogni anno, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o regionale nel 2015.
In deroga all'obbligo che prevede il raggiungimento di valori uniformi di tutti i titoli al 2019, lo Stato membro può stabilire il valore unitario dei titoli nel 2015 e 2019, con la possibilità di calcolare il pagamento greening come una percentuale del valore complessivo dei titoli attivati dall'agricoltore. I titoli con valore unitario inferiore al 90% del valore medio nazionale al 2019 sono incrementati di un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% di tale valore medio. L'incremento è finanziato dalla riduzione progressiva dei titoli con valore superiore alla media nazionale 2019.
Lo Stato membro può stabilire una perdita massima del 30% del valore unitario iniziale e deve prevedere una soglia minima pari al 60% del valore medio nazionale o regionale. Nel caso in cui la soglia minima comporti una riduzione maggiore del 30% per i titoli sopra la media, tale soglia minima può essere diminuita.
Anche le decisioni relative alla convergenza vanno notificate alla Commissione entro il 1 agosto 2014.
Trasferimento dei diritti all'aiuto: gli Stati membri che non applicano il massimale regionale possono decidere che i diritti all'aiuto possano essere trasferiti o attivati solo all'interno di una stessa regione, eccetto i casi di eredità effettiva o anticipata.
Pagamento redistributivo: lo Stato membro può decidere, entro l'agosto di ogni anno di applicazione del regolamento, di destinare fino al 30% del massimale nazionale ai primi 30 ettari o alla dimensione media aziendale dello Stato membro, se questa è superiore a 30 ettari. Esso può decidere di applicare il pagamento a livello regionale.
Greening - Mantenimento dei prati permanenti: la superficie a prato permanente non può diminuire più del 5%. Tale obbligo deve essere applicato a livello nazionale, regionale o sub-regionale.
Lo Stato membro può decidere di applicare tale obbligo a livello di azienda. Tali decisioni vanno notificate alla Commissione entro il 31 luglio 2014.
Greening - Ecological Focus Area: entro l'1 agosto 2014 lo Stato membro stabilisce:

  • quali superfici, tra quelle elencate nel regolamento, possono essere considerate EFA;
  • se utilizzare i fattori di conversione elencati in allegato per il calcolo degli ettari totali che vanno a costituire l'EFA dell'azienda;
  • se decidere di applicare fino al 50% di EFA a livello regionale per ottenere EFA adiacenti;
  • se permettere agli agricoltori le cui aziende sono in stretta prossimità di rispettare gli obblighi dell'EFA collettivamente, purché le EFA interessate siano contigue.

Pagamento giovani agricoltori: entro l'1 agosto 2014, gli Stati membri notificano alla Commissione la percentuale di massimale necessaria per finanziare lo schema per i giovani, purché questa non sia superiore al 2%. Entro l'1 agosto di ogni anno possono riesaminare la percentuale stimata, con effetto dall'anno successivo.
Sostegno accoppiato volontario: gli Stati membri possono decidere di erogare pagamenti accoppiati ad una lista di settori e produzioni. Lo Stato membro può destinare al sostegno fino all'8% del massimale nazionale. Alcuni Paesi, tra i quali l'Italia, potranno destinare a tale misura fino al 13% del massimale nazionale; tale percentuale potrà essere aumentata di altri due punti, a condizione che almeno il 2% delle risorse sia destinato al sostegno della produzione delle colture proteiche.
Schema piccoli agricoltori: lo Stato membro può prevedere uno schema per i piccoli agricoltori che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti che spetterebbero all'agricoltore.
Il pagamento potrà essere pari al 25% del pagamento medio nazionale per beneficiario o al pagamento medio nazionale ad ettaro per un numero massimo di cinque ettari. In alternativa, lo Stato membro può erogare un aiuto corrispondente a tutti gli altri pagamenti diretti a cui avrebbe diritto l'agricoltore; tale somma può essere calcolata annualmente o una sola volta con riferimento al 2015.
Il premio per beneficiario deve comunque essere compreso tra 500 euro e 1.250 euro.

 
 
 

Claudia Albani
Giampiero Mazzocchi

 

 
 
 

PianetaPSR numero 23 - luglio/agosto 2013