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RIFORMA PAC/2
 

I quesiti sul greening, le risposte di Bruxelles

Alla vigilia dell'entrata in vigore della nuova Pac si intensificano i dubbi applicativi sulla clausola ambientale dei pagamenti diretti: le domande degli Stati membri e i chiarimenti della Commissione

Nell'ambito del regime dei Pagamenti Diretti, l'applicazione delle misure che gli agricoltori devono rispettare per ricevere il cosiddetto pagamento greening ha sollevato molte domande e dubbi da parte degli operatori e delle associazioni professionali, ai quali il Mipaaf ha voluto dare seguito, proponendo ai servizi della Commissione Europea una serie di quesiti riguardanti l'implementazione degli obblighi. Con questo articolo si propone una sintesi dei quesiti e delle risposte intercorsi fra il ministero e altre delegazioni degli Stati Membri, e Commissione Europea.
Si è cercato di chiarire alcuni punti dell'atto di base e dei relativi atti delegati (1)  relativamente agli obblighi del greening che, rispetto all'attuale programmazione in scadenza il 31 dicembre 2014, rappresenta forse la maggiore novità per gli agricoltori e per gli Stati Membri, anche in termini di integrazione e complementarietà con le norme del nuovo regolamento (UE) n. 1305/2014 sullo Sviluppo Rurale e il regolamento (UE) n. 1306/2014 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC.

Quesiti dell'Italia - localizzazione delle unità aziendali sottoposte ai vincoli greening.
Uno dei quesiti posti dalla delegazione italiana riguarda le percentuali da rispettare ai sensi dell'articolo 44 dell'atto di base sui Pagamenti Diretti (Reg. (UE) n. 1307/2014), ovvero la diversificazione delle colture. Si ricorda che se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse e la coltura principale non supera il 75% dei seminativi.. Devono invece esserci 3 colture se i seminativi occupano oltre 30 ettari; in questo caso la coltura principale non occupa più del 75% e le due colture principali non occupano insieme più del 75% e le due colture principali non occupano insieme più del 95% di tali seminativi Inoltre, si tenga presente che le percentuali non si applicano se l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo rappresentano più del 75% dei seminativi.
Il quesito rappresenta una richiesta di chiarimento sul metodo di calcolo delle percentuali nei casi in cui i seminativi si trovino in unità differenti e discontinue della stessa azienda.
Risposta - A tal proposito la Commissione ha chiarito che la definizione di "azienda" (2) del regolamento conferma chiaramente che ci si riferisce all'intero Stato Membro e non a una regione o ad altre delimitazioni geografiche. Quindi il calcolo della diversificazione deve essere fatto sull'intera azienda, a prescindere dalle eventuali differenti dislocazioni delle unità aziendali.
Questa interpretazione potrebbe avere delle notevoli implicazioni per le situazioni nelle quali l'azienda agricola ha terreni sparsi sul territorio italiano, in particolare nei casi in cui l'azienda possiede superfici a pascolo in aree di montagna diverse da quelle dove pratica l'attività agricola sui seminativi.

Quesiti dell'Italia - applicazione delle diversificazione e delle EFA sui vivai.
La delegazione italiana ha chiesto la conferma che gli obblighi della diversificazione e delle EFA debbano essere rispettati sui seminativi e quindi sui terreni utilizzati per colture agricole, set-aside e serre, ad esclusione dei vivai.
L'articolo 44 indica che la diversificazione deve essere applicata sui seminativi dell'azienda, e l'articolo 46 specifica che le Ecological Focus Areas devono rappresentare almeno il 5% dei seminativi dell'azienda.
Risposta - La Commissione ha risposto che, sulla base della definizione fornita all'articolo 4(1)(g) dell'atto di base (3) , i vivai fanno parte delle colture permanenti, e pertanto queste aree sono escluse dagli obblighi del greening. Tale applicazione rappresenta uno dei risultati del negoziato che ha seguito la riforma della PAC, in quanto inizialmente, nella proposta della Commissione dell'ottobre 2011, il greening sarebbe stato applicato anche sulle superfici con colture permanenti.

Quesiti dell'Italia - qualificazione degli Eucalyptos ai fini EFA.
L'Italia ha chiesto se si possano includere tra i boschi cedui a rotazione rapida, ai fini del raggiungimento delle EFA, alcune specie che non sono autoctone ma che sono state introdotte in Italia più di duecento anni fa, per esempio gli Eucalyptus.
Risposta - A tale quesito la Commissione ha risposto che l'Eucalyptus è una specie non indigena, per questo non è stata inclusa nella lista delle EFA. Quindi non è possibile considerarla come specie facente parte dei boschi cedui a rotazione rapida ai fini delle EFA.

Altri quesiti posti dalle delegazioni di altri Stati Membri - diversificazione
1. Domanda: nell'ambito delle esenzioni dalla pratica della diversificazione, il mais può essere considerato come pianta erbacea da foraggio?
Risposta: il Reg. (UE) n. 1307/2013 definisce "erba o piante erbacee da foraggio" tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato Membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali. Di conseguenza il mais non può essere considerato come pianta erbacea da foraggio.
2. Domanda: quali sono le esenzioni per gli allevatori che coltivano erba e/o foraggio?
Risposta: la diversificazione non si applica per le aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi rimanenti non siano superiori a 30 ettari. Inoltre, qualora l'erba o le altre piante da foraggio occupino più del 75% dei seminativi, i terreni a riposo possono essere considerati come coltura principale. Quindi sui seminativi rimanenti ci dovranno essere almeno due colture (e non tre) e la coltura principale non deve occupare più del 75% di questa superficie. In questo modo, la quota da destinare alla terza coltura sarebbe al massimo pari al 6-7%, in base alla situazione dell'azienda.
3. Domanda: fermo restando che l'agricoltore sta rispettando il numero di colture e la loro percentuale di occupazione del suolo, se da un controllo in loco (o telerilevamento) risulta che l'agricoltore sta coltivando una coltura differente da quella che ha dichiarato in Domanda Unica, sta rispettando gli obblighi della diversificazione?
Risposta: se un controllo in loco (o telerilevamento) rivela che durante il periodo di coltivazione i requisiti della diversificazione sono rispettati ma con colture differenti da quelle dichiarate, gli obblighi si considerano rispettati. Ai fini della verifica della corrispondenza con i requisiti della diversificazione, gli SM informano gli agricoltori sul periodo da prendere in considerazione per il calcolo delle quote delle diverse colture. In questo senso, le colture interessate devono essere presenti e controllabili nel periodo indicato ovvero deve essere possibile una verifica univoca durante il controllo in loco. L'Italia, tramite la circolare Agea ACIU.2014.702, ha stabilito che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'art. 44(1) del Reg. (UE) n. 1307/2013 è quello compreso tra il 1° aprile ed il 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda.

Altri quesiti posti dalle delegazioni di altri Stati Membri - le Ecological Focus Areas
4. Domanda: come bisogna considerare gli elementi caratteristici del paesaggio o le fasce tampone che si trovano tra due parcelle di seminativi? Tali elementi caratteristici potrebbero trovarsi tra due parcelle dichiarate dallo stesso agricoltore o tra due parcelle dichiarate da due diversi agricoltori.
Risposta: gli elementi caratteristici adiacenti a seminativi possono essere usati per rispettare i requisiti EFA a condizione che essi rispettino le dimensioni massime e minime stabilite all'articolo 45(4) dell'atto delegato e che siano a disposizione dell'agricoltore. Quando l'elemento caratteristico rispetta le dimensioni, esso può essere dichiarato o da uno o da entrambi gli agricoltori proporzionalmente alla parte a loro disposizione.
5. Domanda: se un albero isolato è localizzato nel margine di un campo, l'albero isolato può essere considerato EFA solo se l'area (〖20m〗^2 per albero) è dedotta dall'area del margine del campo EFA?
Risposta: come principio generale, la stessa superficie può essere considerata una sola volta ai fini dei requisiti EFA. Quindi, tale superficie può essere considerata o come margine del campo o come albero isolato localizzato su seminativi.
6. Domanda: i terreni lasciati a riposo classificati come EFA possono essere pascolati?
Risposta: sulla base dell'articolo 45(2) dell'atto delegato, sui terreni lasciati a riposo è assente qualsiasi attività agricola, compreso quindi il pascolamento.

Altri quesiti posti dalle delegazioni di altri Stati Membri - colture azotofissatrici
7. Domanda: se una siepe è adiacente a una coltura azotofissatrice, sia la siepe che la coltura azotofissatrice possono essere qualificate come EFA?
Risposta: entrambi gli elementi possono essere considerati EFA. La siepe può essere considerata separatamente rispetto alla superficie con la coltura azotofissatrice.
8. Domanda: se un agricoltore dichiara una coltura azotofissatrice come EFA, può dichiarare la stessa area, lo stesso anno, come una coltura intercalare EFA?
Risposta: no.
9. Domanda: se un agricoltore rispetta i requisiti EFA tramite la produzione di soia (coltura azotofissatrice), e ottiene il pagamento accoppiato per le colture proteiche, tale situazione è da considerare come un doppio finanziamento?
Risposta: l'articolo 46(10) dell'atto delegato indica che lo Stato Membro stabilisce una lista di colture azotofissatrici e che questa lista deve contenere le colture azotofissatrici che lo SM ritiene contribuiscano a migliorare la biodiversità.
La stessa coltura può essere ammissibile sia per il pagamento accoppiato che per il greening poiché gli obiettivi assegnati ad ognuno di questi schemi sono diversi. Proprio per quest'ultimo motivo, i criteri per definire le colture ammissibili ai due schemi sono diversi. In particolare, la decisione di premiare le colture proteiche tramite il sostegno accoppiato deve essere basata su criteri legati al loro elevato contenuto di proteine e non alle loro caratteristiche e importanza come colture azotofissatrici.
10. Domanda: in riferimento all'articolo 45(10) dell'atto delegato sui Pagamenti Diretti, è possibile inserire semi misti di colture azotofissatrici e altre colture all'interno della lista delle colture azotofissatrici?
Risposta: no. L'articolo 45(10) non prevede, ai fini della determinazione delle EFA, la possibilità di mescolare colture azotofissatrici con altre specie, per esempio specie erbose.

Altri quesiti posti dalle delegazioni di altri Stati Membri - i prati permanenti
11. Domanda: gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 45 del regolamento di base si applicano solo sugli ettari ammissibili dell'agricoltore o anche sugli ettari non ammissibili (ad esempio sui prati permanenti con più di 100 alberi)?
Risposta: l'implementazione dell'articolo 45 si applica solo sugli ettari ammissibili dell'azienda dichiarati dall'agricoltore.


 
 
 

Giampiero Mazzocchi
g.mazzocchi@ismea.it

 
 
1. Regolamento (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
Regolamento (UE) n. 640/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
2. L'articolo 4(1)(b) del Reg. (UE) n. 1307/2014 definisce "azienda" tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato Membro.
3. "Colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno 5 anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida.
 
 
 

PianetaPSR numero 38 - dicembre 2014