Lo scorso 13 novembre l'assemblea legislativa della Regione Marche ha approvato la legge regionale sull'apicoltura che, prevede la collaborazione tra Stato e Regione per la definizione di un sistema amministrativo e di controllo del settore apistico. Su ispirazione dell'articolo 3 della legge nazionale n.313 del 2004, la nuova legge disciplina le figure professionali del settore. Le disposizioni approvate definiscono tre figure nel settore quali l'apicoltore, l'imprenditore apistico e l'apicoltore professionista, che devono sottostare all' obbligo di denuncia di inizio attività degli apiari e alveari esistenti; è stabilito anche il limite tra attività apistica svolta in regime di autoconsumo e sviluppata per fini commerciali. Entrando nel merito delle differenze tra le figure professionali, le caratteristiche sono le seguenti:
1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 a titolo principale.
La legge intende regolare l'uso dei fitofarmaci in fioritura e il relativo controllo sulle morie di api e ha l'obiettivo di monitorare lo spostamento di alveari in genere all'interno della Regione ma anche oltre i confini regionali. Le disposizioni approvate prevedono che la valorizzazione del miele e degli altri prodotti dell'alveare saranno di competenza dell' Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare (Assam) anche attraverso servizi di formazione ed informazione, mentre i servizi sanitari delle ASUR saranno coinvolti nei compiti di carattere amministrativo, sanitario e sullo stato degli apiari.
A rafforzare l'importanza attribuita alla legge, è istituita la Commissione apistica regionale per presentare proposte ed esprimere pareri sugli obiettivi della legge e sui piani di profilassi ed interventi sanitari sugli alveari.
Federica Gregori
PianetaPSR numero 15 - novembre 2012