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RIFORMA PAC/1

Aiuti diretti, convergenza interna più flessibile

Nel compromesso finale passa il concetto di flessibilità, sostenuta dall'Italia, che consente agli Stati membri di riequilibrare i diversi valori dei titoli storici - Evitando così il flat rate  

Tra i temi centrali del negoziato sulla riforma Pac 2014-2020, come la definizione di agricoltore attivo, la riduzione progressiva e il capping dei pagamenti, la flessibilità tra pilastri, le regole sul greening, il sostegno per i giovani agricoltori, il sostegno accoppiato e il pagamento per i piccoli agricoltori, quello per il quale l'Italia si è fortemente impegnata e ha condotto importanti azioni è stato il tema della modalità di applicazione della convergenza interna. Si tratta del meccanismo che prevede un riavvicinamento tra i valori dei titoli, che attualmente presentano notevoli scostamenti a causa del legame con il valore storico. Una manovra complessa, tant'è che mentre la riforma entrerà in vigore il 1 gennaio 2014, le nuove regole sui pagamenti slitteranno all'1 gennaio 2015 proprio per consentire agli Stati membri di transitare in maniera graduale al nuovo sistema.
Per avere una panoramica dei risultati conseguiti con l'accordo in merito al tema della convergenza interna, merita ricordare brevemente i punti essenziali della proposta della Commissione, che prevedeva due modelli di calcolo del pagamento di base:

  • Flat rate: valore identico per tutti i titoli, calcolato annualmente dividendo il massimale destinato al pagamento di base per le superfici ammissibili. In base alle simulazioni, il valore (comprensivo del pagamento greening) si aggirerebbe intorno ai 267 euro per ettaro nel 2015 e intorno ai 254 euro per ettaro nel 2019, riduzione dovuta alla progressiva diminuzione del massimale.
  • Modello di convergenza  40%-60%: il massimale per il pagamento di base viene suddiviso in due sottoquote (importo 40% e importo 60%). La quota pari al 40% del massimale genera la componente flat del pagamento, che risulta essere uniforme per tutti gli agricoltori. La restante quota è legata al valore del titolo nell'anno precedente l'inizio del nuovo regime. Durante il periodo di applicazione la componente storica (60%) si riduce progressivamente a vantaggio della componente flat, fino ad arrivare nel 2019 ad un pagamento uniforme per tutti i titoli (flat rate).

Nel corso del negoziato, alcuni Stati membri, tra i quali l'Italia, hanno proposto soluzioni meno penalizzanti per gli agricoltori con valore dei titoli più alto della media. Il compromesso finale ha così recepito tali esigenze attraverso un articolato che concede maggiore flessibilità nel calcolo del valore dei titoli. Infatti, viene mantenuta la prima delle due opzioni proposte dalla Commissione, mentre sono previsti altri modelli di convergenza del valore del titolo che consentono di limitare le perdite per gli agricoltori con titoli più alti, grazie anche alla possibilità di calcolare la componente greening in modo proporzionale al valore del titolo:

  • Modello ibrido: lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e finale al 2019 e determina gli step annuali di convergenza (che devono essere uguali), ad eccezione degli Stati membri che hanno un modello regionalizzato e che mantengono i propri titoli. Al termine del periodo di convergenza tutti gli agricoltori avranno titoli di pari valore.
  • Modello"irlandese" ,chiamato informalmente così in quanto inizialmente proposto dalla delegazione  irlandese, ma sostenuto come si diceva anche dall'Italia, che ricalca in qualche misura il meccanismo della convergenza esterna degli aiuti tra i vari Stati membri. Ciascun partner Ue stabilisce il valore unitario dei titoli nel 2015 e 2019, con la possibilità di calcolare il pagamento greening in modo proporzionale al valore complessivo dei titoli attivati dall'agricoltore. I titoli con valore unitario inferiore al 90% del valore medio nazionale al 2019 sono incrementati di un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% di tale valore medio. L'incremento è finanziato dalla riduzione progressiva dei titoli con valore superiore alla media nazionale 2019. In aggiunta, lo Stato membro deve garantire che tutti i titoli abbiano un valore unitario pari ad almeno il 60% del valore medio nazionale al 2019. Inoltre può stabilire una perdita massima del 30% del valore unitario iniziale. La soglia minima del 60% può essere diminuita nel caso in cui comporti una riduzione maggiore del 30% per i titoli sopra la media. Infine, ai fini del calcolo del valore unitario iniziale, se uno Stato membro decide di applicare il sostegno accoppiato volontario (articolo 38), può tenere conto delle differenze tra il livello di sostegno pagato nel 2014 con l'attuale articolo 68 e quello da erogare con l'articolo 38. In questo modo, il processo di convergenza di un titolo può partire da un valore più alto (nel caso in cui l'agricoltore abbia ricevuto pagamenti con l'articolo 68) e, di conseguenza, arrivare al 2019 con un valore del titolo più alto.

In conclusione si può certamente affermare che l'ampia possibilità lasciata agli Stati Membri di decidere quale modello di convergenza utilizzare va nella direzione seguita durante tutto il negoziato e sostenuta da parecchi stati Membri tra i quali l'Italia, ovvero quella di fornire un ampio grado di flessibilità al momento delle scelte di applicazione nazionali. Nonostante siamo in attesa dell'approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale, a cui seguiranno le votazioni formali in Comagri, in Plenaria ed in Consiglio, per l'Italia la possibilità di derogare dal modello flat rate rappresenta un risultato fondamentale, per poter mantenere, seppur in modo parziale, delle differenze tra i titoli all'aiuto tra i diversi settori anche oltre il 2019 e quindi per non provocare eccessivi e potenzialmente traumatici cambiamenti nei livelli di sostegno, che potrebbero compromettere la redditività di un'ampia platea di aziende agricole italiane.

 
 
 

Claudia Albani
Giampiero Mazzocchi

 

 
 
 

PianetaPSR numero 23 - luglio/agosto 2013